DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
                        Trattamento economico 
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n.  387
  del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998) 
 
  1. La retribuzione del personale  con  qualifica  di  dirigente  e'
determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite, alle connesse  responsabilita'  e  ai  risultati
conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilita'  ai  fini
del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo 4, con
decreto  ministeriale  per  le  amministrazioni  dello  Stato  e  con
provvedimenti  dei  rispettivi  organi  di  governo  per   le   altre
amministrazioni o enti,  ferma  restando  comunque  l'osservanza  dei
criteri e dei limiti delle  compatibilita'  finanziarie  fissate  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
((dell'economia e delle finanze)). 
  1-bis.  Il  trattamento  accessorio  collegato  ai  risultati  deve
costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva  del
dirigente considerata al  netto  della  retribuzione  individuale  di
anzianita'  e  degli  incarichi   aggiuntivi   soggetti   al   regime
dell'onnicomprensivita'. 
  1-ter.    I    contratti    collettivi    nazionali    incrementano
progressivamente la  componente  legata  al  risultato,  in  modo  da
adeguarsi a  quanto  disposto  dal  comma  1-bis,  entro  la  tornata
contrattuale successiva a quella  decorrente  dal  1°  gennaio  2010,
destinando comunque a tale componente tutti gli  incrementi  previsti
per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma 1-bis non si applica  alla  dirigenza  del  Servizio  sanitario
nazionale e dall'attuazione del medesimo comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  1-quater. La parte della retribuzione collegata  al  raggiungimento
dei risultati  della  prestazione  non  puo'  essere  corrisposta  al
dirigente responsabile  qualora  l'amministrazione  di  appartenenza,
decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del decreto legislativo di  attuazione  della  legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di  valutazione  di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo. 
  2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale  ai
sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,  con  contratto  individuale  e'
stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come
parametri  di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati   dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato  al  livello
di responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed  ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione,  ed
i relativi importi. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono  stabiliti  i  criteri  per  l'individuazione  dei   trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e  di
uniformita' e perequazione. 
  3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi  1  e  2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti  ai  dirigenti  in
base a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche'  qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del  loro  ufficio  o  comunque
conferito dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
designazione  della  stessa;  i  compensi  dovuti  dai   terzi   sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle risorse destinate al  trattamento  economico  accessorio  della
dirigenza. 
  4. Per il restante personale con  qualifica  dirigenziale  indicato
dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 7, della  legge  6  marzo  1992,  n.  216,
nonche' dalle successive modifiche  ed  integrazioni  della  relativa
disciplina. 
  5.  Il  bilancio  triennale  e  le  relative   leggi   finanziarie,
nell'ambito delle risorse da  destinare  ai  miglioramenti  economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme
da  destinare,  in  caso  di  perequazione,   al   riequilibrio   del
trattamento economico  del  restante  personali  dirigente  civile  e
militare  non  contrattualizzato  con  il  trattamento  previsto  dai
contratti  collettivi  nazionali  per  i   dirigenti   del   comparto
ministeri,  tenendo  conto  dei  rispettivi   trattamenti   economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a  partire  dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 
  6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge  2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui  all'articolo  3,
comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste  utilizzati  per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e  ricercatori
universitari,    con    particolare    riferimento    al     sostegno
dell'innovazione  didattica,  delle  attivita'  di   orientamento   e
tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri   fondi,
utilizzando anche le somme attualmente  stanziate  per  il  pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono  erogare,
a valere sul proprio  bilancio,  appositi  compensi  incentivanti  ai
professori e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita'  di
ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione  europea
e  internazionali.  L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata  come
assegno aggiuntivo pensionabile. 
  7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai  dirigenti  dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23  o  equiparati  sono  assorbiti  nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. 
  8.  Ai  fini  della  determinazione   del   trattamento   economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono   in   appositi   fondi   istituiti   presso    ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186.