DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 23-bis 
   (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato). 
 
  1. In deroga all'articolo 60 del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  ((i
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,   ivi   compresi   gli
appartenenti  alle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,))   e,
limitamente  agli  incarichi   pubblici,   i   magistrati   ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori  dello  Stato
sono  collocati,  salvo  motivato  diniego  dell'amministrazione   di
appartenenza   in   ordine   alle   proprie    preminenti    esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni  per  lo  svolgimento  di
attivita' presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
operanti in sede  internazionale,  i  quali  provvedono  al  relativo
trattamento previdenziale.  Resta  ferma  la  disciplina  vigente  in
materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.  Il  periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E'
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi  a  domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso
una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli
anni  di  contribuzione.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
organismi operanti in  sede  internazionale,  la  ricongiunzione  dei
periodi  contributivi  e'  a  carico  dell'interessato,   salvo   che
l'ordinamento  dell'amministrazione  di  destinazione  non   disponga
altrimenti. (25) 
  2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono  collocati  a
domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei  medesimi
incarichi di cui al comma 1 del  presente  articolo,  salvo  motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine  alle  proprie
preminenti esigenze organizzative. 
  3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti  deliberano
il collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi  la
facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
  4. Nel caso di svolgimento di  attivita'  presso  soggetti  diversi
dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di  collocamento  in
aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni ((,  e'
rinnovabile per una sola volta)) e non e'  computabile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza e previdenza. 
  5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma  1
non puo' comunque essere disposta se: 
    a) il personale, nei due anni  precedenti,  e'  stato  addetto  a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo  periodo  di
tempo,  ha  stipulato  contratti  o  formulato  pareri  o  avvisi  su
contratti o concesso autorizzazioni a favore  di  soggetti  presso  i
quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita'  che  si  intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al  caso
in  cui  le  predette  attivita'  istituzionali  abbiano  interessato
imprese  che,  anche  indirettamente,  la  controllano  o   ne   sono
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
    b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la  loro  attivita',  in  relazione
alle funzioni precedentemente esercitate, possa  cagionare  nocumento
all'immagine  dell'amministrazione  o   comprometterne   il   normale
funzionamento o l'imparzialita'. 
  ((6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due  anni,  non
puo' essere destinatario di  incarichi  ne'  essere  impiegato  nello
svolgimento di attivita' che comportino  l'esercizio  delle  funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5)). 
  7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le  parti,  le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di  personale
presso  altre  pubbliche  amministrazioni  o   imprese   private.   I
protocolli disciplinano le funzioni,  le  modalita'  di  inserimento,
l'onere per la corresponsione del trattamento economico  da  porre  a
carico  delle  imprese  destinatarie.  Nel   caso   di   assegnazione
temporanea presso  imprese  private  i  predetti  protocolli  possono
prevedere l'eventuale attribuzione di  un  compenso  aggiuntivo,  con
oneri a carico delle imprese medesime. 
  8. Il servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il  periodo  di
assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce   titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera. 
  9. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano  comunque
applicazione nei confronti del personale militare e  delle  Forze  di
polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
578) che "L'articolo 23-bis, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che  ai  dirigenti  delle
pubbliche   amministrazioni,   agli   appartenenti   alla    carriera
diplomatica   e   prefettizia   nonche'   ai   magistrati   ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello  Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso  soggetti  e  organismi
pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio.  E'  fatta  salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge".