DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 11-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 45 
                       Adozioni e affidamenti 
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; 
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7) 
 
  1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40
e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento  ((entro
il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia)). (3) 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 42  si  applicano  anche  in
caso di adozione  e  di  affidamento  di  soggetti  con  handicap  in
situazione di gravita'. 
((2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano,  in
caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso
del minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 1 aprile  2003,  n.
104 (in G.U. 1a s.s. 9/4/2003, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 45, comma  1,  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001 n. 151 (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita',  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui
prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40  e  41  si  applichino,
anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo  anno  di
vita del bambino" anziche' "entro il  primo  anno  dall'ingresso  del
minore nella famiglia"".