DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 25/06/2015
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-6-2015
al: 23-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
                  Trattamento economico e normativo 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi  2  e  4,  e  7,
                              comma 5) 
 
  1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo  32  alle
lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta ((fino al sesto anno)) di  vita
del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento  della  retribuzione,
per un periodo massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso. ((33)) 
  2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento  del
congedo di cui all'articolo 33. 
  3. Per i periodi  di  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32
ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e  2  e'  dovuta  ((,
fino all'ottavo anno di vita del bambino,)) un'indennita' pari al  30
per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del  trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti  in  materia  di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo. ((33)) 
  4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 2. 
  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla  tredicesima
mensilita' o alla gratifica natalizia. 
  6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche  si  applicano
in via sperimentale esclusivamente per il solo anno  2015  e  per  le
sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto".