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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  27-5-2016
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Art. 44

(Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
1. Il ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza è articolato nei seguenti comparti e specialità:
a) comparto logistico-amministrativo, specialità amministrazione, specialità commissariato,
b) comparto tecnico specialità telematica, specialità infrastrutture e specialità
((motorizzazione terrestre, aerea e navale))
,
c) comparto sanitario specialità sanità, specialità veterinaria e specialità psicologia.

2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.