stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68

Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-12-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea)
1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti.
((In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni))
.
((5))
3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venticinque unità, riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
((
5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore
))
((5))
--------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2030.