DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 31/03/2023
Testo in vigore dal: 11-2-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 63 
                     (Iscrizioni e trascrizioni) 
 
   1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale  dello  stato
civile iscrive: 
 
    a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui ((e  le  unioni
civili  costituite  davanti  a  lui  e  quelle  di  cui  all'articolo
70-octies, comma 5)); 
    b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa  comunale  a
norma dell'articolo  11  del  codice  civile  ((e  le  unioni  civili
costituite  fuori  dalla  casa   comunale   a   norma   dell'articolo
70-novies)); 
    c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo
di vita di uno degli sposi, ai sensi  dell'articolo  101  del  codice
civile ((, e le unioni civili costituite  in  imminente  pericolo  di
vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies)); 
    d) gli atti dei  matrimoni  celebrati  per  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 109 del codice civile ((, e le unioni civili costituite
per delega a norma dell'articolo 70-quater)); 
    e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; 
    f) gli atti  del  matrimoni  ((e  di  costituzione  delle  unioni
civili)) ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le
formule stabilite; 
    g) le dichiarazioni con le quali i coniugi  separati  manifestano
la loro  riconciliazione,  ai  sensi  dell'articolo  157  del  codice
civile; 
    g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di
cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti
dall'ufficiale  dello  stato  civile,  nonche'  di   modifica   delle
condizioni di separazione o di divorzio;(5) 
    ((g-quater)  gli  accordi  di  scioglimento  dell'unione   civile
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di scioglimento; 
    g-quinquies)  la  manifestazione   congiunta   di   volonta'   di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1,  comma  24,
della legge 20 maggio  2016,  n.  76,  ovvero  la  manifestazione  di
volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma
della predetta disposizione, previamente comunicata  all'altra  parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla
residenza anagrafica  o,  in  mancanza,  all'ultimo  indirizzo  noto,
ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea; 
    g-sexies) la  dichiarazione  con  la  quale  le  parti,  dopo  la
costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la
durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i  loro
cognomi o di anteporre  o  posporre  al  cognome  comune  il  proprio
cognome, se diverso.)) 
  2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: 
    a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso  comune  davanti
ai ministri di culto; 
    b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi  dell'articolo  109
del codice civile, ((e delle unioni civili costituite per  delega  ai
sensi dell'articolo 70-quater,)) trasmessi all'ufficiale dello  stato
civile  dei  comuni  di  residenza  degli  sposi  ((o   delle   parti
dell'unione civile)); 
    ((b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un
comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile
dei comuni di residenza delle parti;)) 
    c) gli atti dei matrimoni  celebrati  all'estero  ((e  le  unioni
civili costituite all'estero)); 
    (( c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello  stesso  sesso
celebrati all'estero;)) 
    d)  gli  atti  dei  matrimoni  celebrati  ((o  le  unioni  civili
costituite)) dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare  straniera
in Italia fra cittadini  stranieri  quando  esistono  convenzioni  in
materia; 
    e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in  caso
di imminente pericolo di vita di uno degli sposi ((e  gli  atti  e  i
processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso
di  imminente  pericolo  di  vita  di  una  delle  parti  dell'unione
civile)), a norma degli articoli 204, 208  e  834  del  codice  della
navigazione; 
    f) le sentenze dalle quali risulta la  esistenza  del  matrimonio
((o dell'unione civile)); 
    g) le sentenze e gli altri atti con cui si  pronuncia  all'estero
la nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti  civili  di
un matrimonio ovvero si  rettifica  in  qualsiasi  modo  un  atto  di
matrimonio  gia'  iscritto  o  trascritto  negli   archivi   di   cui
all'articolo 10; 
    ((g-bis) le sentenze e  gli  altri  atti  con  cui  si  pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni  civili  ovvero  si
rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia'  iscritto
o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;)) 
    h) le sentenze della corte di appello previste  dall'articolo  17
della legge 27 maggio 1929, n.  847,  e  dall'articolo  8,  comma  2,
dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la  Repubblica  italiana  e  la
Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121; 
    h-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione   di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al
fine  di  raggiungere  una  soluzione  consensuale   di   separazione
personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni  di
separazione o di divorzio; 
    ((h-ter) gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione  assistita  da  un  avvocato,  conclusi  tra  le   parti
dell'unione civile al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
di  scioglimento  dell'unione  civile,  nonche'  di  modifica   delle
condizioni dello scioglimento.)) 
  3. Gli atti indicati nelle lettere a)  e  b)  del  comma  2  devono
essere trascritti per intero. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art.  12,  comma
7) che la presente modifica si applica  a  decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del decreto medesimo.