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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  27-2-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Esenzioni
((
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi.
))
((2))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2001, N. 478.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.