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DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore è stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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Testo in vigore dal:  4-4-2001

Art. 59

Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente effettua il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità con le modalità stabilite dall'articolo 65, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.
Nota all'art. 59:
- Si trascrive il testo dell'art. 65, primo e secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Art. 65. (Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna). - L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".