DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
Testo in vigore dal: 2-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 80
                    Oneri per permessi retribuiti

  1.  Le  assenze  dal  servizio  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
dell'articolo  79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.
((  Gli  oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati  o  da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso
il  quale  gli  stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di
cui  all'articolo  79. )) L'ente, su richiesta documentata del datore
di  lavoro,  e'  tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto,
per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza  del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta  giorni  dalla  richiesta.  Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988. n. 67.