DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
Testo in vigore dal: 8-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 243-ter. 
(( (Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
                           enti locali) )) 
 
  ((1. Per il risanamento finanziario degli  enti  locali  che  hanno
deliberato  la  procedura  di   riequilibrio   finanziario   di   cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a  valere  sul
Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali". 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il  30  novembre
2012, sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione  dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile  a  ciascun
ente locale, nonche'  le  modalita'  per  la  concessione  e  per  la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1. 
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione  attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti  dell'importo  massimo  fissato  in
euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante  per  le
province o per le citta' metropolitane, e della disponibilita'  annua
del Fondo, devono tenere anche conto: 
    a)  dell'incremento  percentuale  delle  entrate  tributarie   ed
extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano  di   riequilibrio
pluriennale; 
    b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti  previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.))