DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 22-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 15 
       Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni 
 
  1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le  regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni  sentite
le  popolazioni  interessate,  nelle  forme  previste   dalla   legge
regionale. Salvo i casi di  fusione  tra  piu'  comuni,  non  possono
essere istituiti nuovi comuni con  popolazione  inferiore  ai  10.000
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che  altri
comuni scendano sotto tale limite. 
  2. I comuni che hanno dato avvio  al  procedimento  di  fusione  ai
sensi  delle  rispettive  leggi  regionali   possono,   anche   prima
dell'istituzione del  nuovo  ente,  mediante  approvazione  di  testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire  lo  statuto
che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e  rimarra'
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte  degli  organi  del
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'  prevedere
che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano  assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 
  2-bis.  Ai  fini  della  partecipazione  dei  consiglieri  comunali
all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive  leggi
regionali sul procedimento di fusione, si applicano  le  disposizioni
di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti  oneri  per  permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi  delle  spese  di  viaggio
sono posti a carico delle regioni medesime. 
  3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre  ai  contributi
della regione, lo Stato eroga, per  i  dieci  anni  decorrenti  dalla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati  ad  una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che  si  fondono.
(56)(97) 
  ((3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i contributi  straordinari  di  cui  al  comma  3  sono
erogati per ulteriori cinque anni)). 
  4. La denominazione delle  borgate  e  frazioni  e'  attribuita  ai
comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma  1)  che  "A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato
testo unico di cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che  "Le  disposizioni
di cui al comma 1 si applicano per le fusioni  di  comuni  realizzate
negli anni 2012 e successivi". 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
869) che "La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui
all'articolo  15,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e'  incrementata  a  decorrere
dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla
disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del contributo di cui al comma  24  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208".