DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                            Onorabilita' 
 
  1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il  requisito
dell'onorabilita' e' sussistente se  esso  e'  posseduto,  oltre  che
dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1: 
    a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio  di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le  persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera  b),  per  ogni
altro tipo di ente; 
    b) dai soci  illimitatamente  responsabili  per  le  societa'  di
persone; 
      c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare. (2) 
  2.  Non   sussiste,   o   cessa   di   sussistere,   il   requisito
dell'onorabilita' in capo alla persona che: 
    a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali  o  a
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; 
    b) sia sottoposto, con sentenza definitiva,  ad  una  delle  pene
accessorie previste dall'articolo 19, comma  f,  numeri  2  e  4  dei
codice penale; 
    c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne,
per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore  a
due anni e sei mesi; 
    d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a  pena
detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del  titolo  II  o  ai
capi II e III del titolo VII del libro secondo del  codice  penale  o
per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589,
comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648,  648-bis  e  648-ter
del codice penale; per uno dei delitti di cui  all'articolo  3  della
legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla  legge
2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli  73,
comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per  il  delitto  di
cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo  12  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per  il
delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio  1973,  n.  43;
per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18  aprile
1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo  186,  comma
2, anche in combinato disposto  con  l'articolo  187,  comma  4,  del
decreto legislativo 285/1992; 
    f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974,  o
di qualunque sanzione amministrativa per  l'esercizio  abusivo  della
professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3,  ovvero,  per  cinque
volte  nel  corso  dell'ultimo  quinquennio,  cumulativamente,  abbia
subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
patente  di  guida  o  sia  stato  effettuato  nei   suoi   confronti
l'accertamento  di  cui  all'articolo  167,  comma  10  del   decreto
legislativo n. 285 del 1992; 
    g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale
definitiva per fatti  che  costituiscono  violazione  degli  obblighi
sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; (2) 
    h) sia  stata  dichiarata  fallita,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitatone a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. 
    ((h-bis)  sia   stata   oggetto   di   un'informativa   antimafia
interdittiva  ai  sensi  dell'articolo  91  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni)). 
  3. Nei casi in  cui  il  comma  2  contempla  la  condanna  a  pena
detentiva, essa si considera tale  anche  se  risulta  commutata  una
sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima. 
  4. Per gli effetti del presente  articolo,  si  considera  condanna
anche l'applicazione della pena su richiesta  delle  parti  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 
  5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e),  f)  e  g)
dei comma 2 e' rilevante  solo  se  esse  sono  conseguenti  a  fatti
commessi nell'esercizio  delle  attivita'  di  autotrasporto  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3. 
  6. La  persona  che  esercita  la  direzione  dell'attivita'  perde
comunque il requisito dell'onorabilita' anche nel caso di  violazione
degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189,  commi  6  e  7,
186, comma 2, 187, comma 4, del decreto  legislativo  n.  28511992  o
delle  violazioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  f),commesse   dal
lavoratore  dipendente,  nell'esercizio  della   propria   attivita',
qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia  riconducibile
a istruzioni o disposizioni  impartite  o  ad  omessa  vigilanza  con
riferimento a piu' precedenti violazioni. 
  7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2  e  3,  devono  essere
iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche  o
giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato  la
dichiarazione relativamente a tale reddito. (2) 
  8.  La  sussistenza  del  requisito  dell'onorabilita'  cessa,   di
diritto, come conseguenza del verificarsi  dei  presupposti  previsti
dai commi che precedono. 
  9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167  dei  codice
penale e 445 del codice di procedura penale, e di  ogni  disposizione
che  comunque  prevede   l'estinzione   del   reato,   il   requisito
dell'onorabilita' e' riacquistato: 
    a)  a  seguito  di  concessione  della  riabilitazione   di   cui
all'articolo 178 del codice  penale,  sempreche'  non  intervenga  la
revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice; 
    b)  in  caso  di  cessazione  delle  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione applicate; 
    c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei
mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per  la
perdita del requisito. (2) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478  ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal  giorno  della
pubblicazione del suddetto decreto.