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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2000, n. 373

Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2003)
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Testo in vigore dal:  2-3-2003
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Art. 6

Sanzioni
1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
(( Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. ))
2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceità.