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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-2-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario
1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. (14) (15) (20)
((24))
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (14)
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera cc)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera cc)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017; Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, ha disposto (con l'art. 10, comma 10-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4".
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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio".