DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
Corso  di  formazione  iniziale  per  l'accesso  alla  qualifica   di
                             commissario 
 
  1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo  3  frequentano  un
corso di formazione iniziale della  durata  di  due  anni  presso  la
Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al  conseguimento  del
master universitario di secondo livello, sulla base  di  programmi  e
modalita' coerenti con le  norme  concernenti  l'autonomia  didattica
degli atenei. L'insegnamento e' impartito  da  docenti  universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello  Stato  o  esperti
estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della
legge 1o aprile 1981, n. 121. (14) (15) (20) ((24)) 
  2. Il corso di formazione iniziale per  coloro  che  accedono  alla
qualifica di commissario  ai  sensi  dell'articolo  2-bis,  comma  1,
lettera  a),  e'  articolato  in  due   cicli   accademici   annuali,
comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della  Polizia
di  Stato  finalizzato  all'espletamento  delle   funzioni   previste
dall'articolo  2.  Durante  la  frequenza  del  corso  i   commissari
rivestono le qualifiche di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di
ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso  i  frequentatori,
al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati  in
servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza,  di  parata  o
d'onore. 
  3. Il direttore della  Scuola  Superiore  di  Polizia,  sentito  il
comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei  confronti
dei frequentatori  un  giudizio  di  idoneita'  per  l'ammissione  al
secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 
  4. I commissari che hanno superato  l'esame  finale  del  corso  di
formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di
polizia,  prestano  giuramento  ed  accedono,  con  la  qualifica  di
commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine  corso,
al  periodo  di  tirocinio  operativo,  della  durata  di  due   anni
finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2,
comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'  espresso
dal direttore della scuola  superiore  di  polizia.  Al  termine  del
periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli  uffici
centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma
7, la conferma nella qualifica  di  commissario  capo  e'  effettuata
previa  verifica  finale  del  dirigente  dell'ufficio,  secondo   le
modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 6. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. 
  6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale e i
criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui  esito
si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo  annuale
ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. (14) 
  7. I commissari capo sono assegnati ai  servizi  d'istituto  presso
gli  uffici  dell'Amministrazione  della   pubblica   sicurezza,   ad
esclusione degli uffici  centrali  del  dipartimento  della  pubblica
sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo
non inferiore a due anni, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo
55, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici  viene  effettuata
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. 
  8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,  nell'ambito  delle  province  indicate
dall'Amministrazione. 
  9. Ai frequentatori del corso di  formazione  iniziale  provenienti
dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981,  n.
121. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera cc)) che "Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente
decreto: 
  [...] 
  cc) in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso  commissari
della Polizia di Stato concludera' il ciclo  formativo  entro  il  31
dicembre 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data  di
entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli  articoli
6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma  7,
27-bis, comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli  5,  commi  1  e  8,
20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e  agli  articoli
3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1,  e  46,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad  applicarsi
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto". 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n.  95,  come  modificato  dal  D.Lgs.  5
ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art.  2,  comma  1,  lettera
cc)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: 
  [...] 
  cc) in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso  commissari
della Polizia di Stato concludera' il ciclo  formativo  entro  il  31
dicembre 2017; Il  107°  corso  commissari  della  Polizia  di  Stato
conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108°  corso  e
il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla
data dell'inizio del corso". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L.
28 maggio 2021, n. 76, ha disposto (con l'art. 10, comma 10-bis)  che
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma  1,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso  di
formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della
Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi.  I  commissari
che superano l'esame finale dei  predetti  corsi  e  sono  dichiarati
idonei al servizio di  polizia  sono  confermati  nel  ruolo  con  la
qualifica di commissario. Con la predetta  qualifica  essi  svolgono,
nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della
durata di dieci mesi, secondo le modalita' previste  in  applicazione
del decreto di cui al comma 6  del  citato  articolo  4  del  decreto
legislativo  n.  334  del  2000,  e  acquisiscono  la  qualifica   di
commissario capo previa  valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo
periodo del comma 4 del medesimo articolo 4". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14,  ha  disposto  (con  l'art.  2-bis,
comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,  comma  1,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°,  il
114° e il 115°  corso  di  formazione  iniziale  per  l'accesso  alla
qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata  pari  a
sedici mesi. I commissari che abbiano  superato  l'esame  finale  dei
predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia
sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono,
con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il
tirocinio operativo di cui  all'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I  frequentatori
dei  predetti  corsi  di  formazione  acquisiscono  la  qualifica  di
commissario capo previa  valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo
periodo del predetto articolo 4, comma 4.  Per  i  corsi  di  cui  al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo
inizio".