DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 82 
                             Indennita' 
 
  1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco  metropolitano,
il presidente della comunita'  montana,  i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali  dei  soli  comuni  capoluogo  di  provincia   ,   i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i  componenti
degli  organi  esecutivi  dei  comuni  e  ove  previste  delle   loro
articolazioni, delle  province,  delle  citta'  metropolitane,  delle
comunita' montane, delle unioni di comuni e  dei  consorzi  fra  enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti  che
non abbiano richiesto l'aspettativa. 
  2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire,
nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza  per  la
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun  caso  l'ammontare
percepito nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  puo'  superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima prevista  per  il
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
Nessuna indennita'  e'  dovuta  ai  consiglieri  circoscrizionali  ad
eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane
per i quali l'ammontare del gettone di  presenza  non  puo'  superare
l'importo  pari  ad  un  quarto  dell'indennita'  prevista   per   il
rispettivo presidente.In nessun caso gli oneri a carico dei  predetti
enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o
da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per  ciascun
consigliere   circoscrizionale,   l'importo   pari   ad   un   quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente. (48) 
  3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative  al  divieto
di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2
non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  5. Le indennita' di funzione previste dal presente  capo  non  sono
tra loro cumulabili. L'interessato opta  per  la  percezione  di  una
delle due indennita' ovvero per la percezione del  50  per  cento  di
ciascuna. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta  l'indennita'  di
funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun  gettone  per
la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
ne' di commissioni che di  quell'organo  costituiscono  articolazioni
interne ed esterne. 
  8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
di cui al presente articolo e' determinata, senza  maggiori  oneri  a
carico  del  bilancio  dello  Stato,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17,  Comma  3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; 
    b) articolazione delle indennita' in rapporto con  la  dimensione
demografica degli enti, tenuto conto  delle  fluttuazioni  stagionali
della popolazione, della percentuale delle entrate proprie  dell'ente
rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente; 
    c) articolazione dell'indennita' di funzione dei  presidenti  dei
consigli, dei vice sindaci e  dei  vice  presidenti  delle  province,
degli assessori, in rapporto alla misura della stessa  stabilita  per
il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e  agli
assessori delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di  funzione
nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un
comune  avente  popolazione  pari  alla  popolazione  dell'unione  di
comuni, del consorzio fra enti  locali  o  alla  popolazione  montana
della comunita' montana; 
    d)  definizione  di  speciali  indennita'  di  funzione  per  gli
amministratori  delle  citta'   metropolitane   in   relazione   alle
particolari funzioni ad esse assegnate; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.  78,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
    f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei
presidenti di provincia, a fine mandato, con una  somma  pari  a  una
indennita' mensile, spettante per ciascun anno di mandato. 
  8-bis. La misura dell'indennita' di funzione  di  cui  al  presente
articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti  e'  incrementata  fino  all'85  per  cento   della   misura
dell'indennita' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione  fino
a 5.000 abitanti. 
  9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
si' puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui  al
comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. 
  10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre
anni ai fini dell'adeguamento della misura  delle  indennita'  e  dei
gettoni di presenza sulla  base  della  media  degli  indici  annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per  l'anno  precedente,  la  variazione  verificatasi  nel
biennio nell'indice dei  prezzi  al  consumo  rilevata  dall'ISTAT  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al  mese  di  luglio  di
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. 
  11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza   e'   comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a  consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'. (35)
(47) ((109)) 
                                                            (93) (96) 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni,  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che (con l'art. 61, comma 10) "A
decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i  gettoni
di presenza indicati nell'articolo 82 del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  sono  rideterminati
con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare  risultante
alla data del 30 giugno 2008  per  gli  enti  indicati  nel  medesimo
articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di
stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa  la  possibilita'  di  incremento
prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000." 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
120) che "Le indennita` di funzione e i gettoni di presenza  indicati
nell'articolo 82 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del  30  giugno
2008  per  gli  enti  locali  che  nell'anno  precedente  non   hanno
rispettato il patto di stabilita` interno". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
9-ter) che il terzo periodo del comma  2  del  presente  articolo  si
interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del medesimo decreto, nel senso  che  "per  le  citta'
metropolitane  si  intendono  i  comuni  capoluogo  di  regione  come
individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha disposto (con l'art. 44, comma  2-bis)  che  "In  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'articolo  1,  comma  136,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco  e  agli  assessori  dei
comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  presente  decreto  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata  individuata
da un'ordinanza sindacale una  'zona  rossa',  e'  data  facolta'  di
applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4  aprile  2000,  n.  119,  per  la
classe di  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  30.000
abitanti,  come  rideterminata  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la durata di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  16  ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre  2017,
n. 172, ha disposto (con l'art. 44, comma 2-bis) che "In deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'articolo  1,  comma  136,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco  e  agli  assessori  dei
comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  presente  decreto  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata  individuata
da un'ordinanza sindacale una  'zona  rossa',  e'  data  facolta'  di
applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4  aprile  2000,  n.  119,  per  la
classe di  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  30.000
abitanti,  come  rideterminata  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale". 
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AGGIORNAMENTO (109) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 2, comma  25,
lettera d) della L. 24 dicembre 2007,  n.  244,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1,  comma  552)  che  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono da intendersi riferite al divieto di  applicare  incrementi
ulteriori rispetto all'ammontare dei  gettoni  di  presenza  e  delle
indennita' spettanti agli amministratori locali e gia'  in  godimento
alla data di entrata in vigore  delle  suddette  disposizioni,  fermi
restando gli incrementi qualora precedentemente  determinati  secondo
le disposizioni vigenti fino a tale data".