DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 79 
                         Permessi e licenze 
 
  1. I lavoratori dipendenti,  pubblici  e  privati,  componenti  dei
consigli  comunali,  provinciali,  metropolitani,   delle   comunita'
montane  e   delle   unioni   di   comuni,   nonche'   dei   consigli
circoscrizionali dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  500.000
abitanti, hanno diritto di  assentarsi  dal  servizio  per  il  tempo
strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna  seduta  dei
rispettivi  consigli  e  per  il  raggiungimento  del  luogo  di  suo
svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale,
i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima
delle ore 8 del giorno successivo; nel  caso  in  cui  i  lavori  dei
consigli  si  protraggano  oltre  la  mezzanotte,  hanno  diritto  di
assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. (50) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  3. I lavoratori dipendenti facenti  parte  delle  giunte  comunali,
provinciali, metropolitane, delle comunita'  montane,  nonche'  degli
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei  municipi,  delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero  membri
delle  conferenze  del  capogruppo  e   degli   organismi   di   pari
opportunita', previsti dagli statuti e  dai  regolamenti  consiliari,
hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  alle
riunioni degli organi di  cui  fanno  parte  per  la  loro  effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente  comma  comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle  province,
delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni,  delle  comunita'
montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti  dei  consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche'  i  presidenti  dei
gruppi  consiliari  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di  cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
un massimo di 24 ore lavorative al mese,  elevate  a  48  ore  per  i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti
delle comunita' montane, presidenti dei consigli  provinciali  e  dei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. ((96)) 
  5. I lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente  articolo  hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24
ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento
del mandato. 
  6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori  chiedono  ed  ottengono  permessi,   retribuiti   e   non
retribuiti, devono  essere  prontamente  e  puntualmente  documentati
mediante attestazione dell'ente. 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  16  ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre  2017,
n. 172, ha disposto (con l'art. 44, comma 2-bis) che "Nei  Comuni  di
cui agli allegati 1,  2  e  2-bis  del  presente  decreto,  i  limiti
previsti dal comma 4 dell'articolo 79  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  per  la  fruizione  di
permessi e  di  licenze  sono  aumentati  rispettivamente  a  48  ore
lavorative al mese, elevate a 96 ore per  i  comuni  con  popolazione
superiore a 30.000 abitanti".