DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
vigente al 09/06/2023
Testo in vigore dal: 15-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 60 
                           Ineleggibilita' 
 
  1. Non sono  eleggibili  a  sindaco,  presidente  della  provincia,
consigliere  comunale,  consigliere  metropolitano,   provinciale   e
circoscrizionale: 
    1) il  Capo  della  polizia,  i  vice  capi  della  polizia,  gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso
il Ministero  dell'interno,  i  dipendenti  civili  dello  Stato  che
svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 
    2) nel territorio, nel  quale  esercitano  le  loro  funzioni,  i
Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i  vice  prefetti
ed i funzionari di pubblica sicurezza; 
    3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 
    4) nel territorio, nel quale  esercitano  il  loro  ufficio,  gli
ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e  cura
di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 
    5) i titolari di organi individuali ed  i  componenti  di  organi
collegiali  che  esercitano   poteri   di   controllo   istituzionale
sull'amministrazione  del  comune  o  della   provincia   nonche'   i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 
    6) nel territorio, nel  quale  esercitano  le  loro  funzioni,  i
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai  tribunali
amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace; 
    7) i dipendenti del comune e della  provincia  per  i  rispettivi
consigli; 
    8) il  direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  e  il
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 
    9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti  delle  strutture
convenzionate per i consigli del comune il  cui  territorio  coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera  con  cui  sono
convenzionate; (39) 
    10) i legali rappresentanti ed i  dirigenti  delle  societa'  per
azioni con capitale superiore al 50  per  cento  rispettivamente  del
comune o della provincia; 
    11)  gli  amministratori  ed  i  dipendenti   con   funzioni   di
rappresentanza o con poteri di  organizzazione  o  coordinamento  del
personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente
dal comune o dalla provincia; 
    12)   i   sindaci,   presidenti   di    provincia,    consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali  o  circoscrizionali
in carica, rispettivamente, in altro  comune,  citta'  metropolitana,
provincia o circoscrizione. 
  2. Le cause di ineleggibilita'  di  cui  al  numero  8)  non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano  cessate  almeno  centottanta
giorni prima della data di  scadenza  dei  periodi  di  durata  degli
organi  ivi  indicati.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette  giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il  direttore
generale, il direttore amministrativo ed il direttore  sanitario,  in
ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei  quali  sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria
locale o ospedaliera presso la quale abbiano  esercitato  le  proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la  data  di
accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati  e
non siano stati eletti, non possono  esercitare  per  un  periodo  di
cinque  anni  le  loro  funzioni  in  aziende  sanitarie   locali   e
ospedaliere comprese, in tutto o in parte,  nel  collegio  elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 
  3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 4),  5),
6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se  l'interessato  cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico  o
del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre  il
giorno fissato per la presentazione delle candidature. ((La causa  di
ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto nei  confronti
del sindaco in caso di elezioni  contestuali  nel  comune  nel  quale
l'interessato e' gia'  in  carica  e  in  quello  nel  quale  intende
candidarsi)). 
  4. Le strutture convenzionate, di cui al numero  9)  del  comma  1,
sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge  23  dicembre
1978, n. 833. 
  5.  La  pubblica  amministrazione   e'   tenuta   ad   adottare   i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla  richiesta.
Ove l'amministrazione  non  provveda,  la  domanda  di  dimissioni  o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 
  6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione  da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 
  7.  L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai   rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai  sensi  dell'articolo
81. 
  8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti
a tempo determinato. 
  9. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del  comma  1
non si applicano per la carica di consigliere provinciale. 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6  febbraio  2009,
n.  27  (in  G.U.  1°   s.s.   11/2/2009,   n.   6)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1, numero 9), del  presente
articolo  60  "nella  parte  in  cui  prevede  l'ineleggibilita'  dei
direttori sanitari delle strutture convenzionate per i  consigli  del
comune il cui territorio  coincide  con  il  territorio  dell'azienda
sanitaria locale o  ospedaliera  con  cui  sono  convenzionate  o  lo
ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire  l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"