DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 200 
                        Gli investimenti (83) 
 
  1.  Per  tutti  gli  investimenti  degli  enti   locali,   comunque
finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il  progetto  od  il
piano esecutivo dell'investimento, da'  atto  della  copertura  delle
maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di  previsione  ed
assume impegno di inserire  nei  bilanci  pluriennali  successivi  le
ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri,
delle quali e' redatto apposito elenco. (83) 
  1-bis.  La  copertura  finanziaria  delle  spese  di   investimento
imputate agli esercizi successivi e' costituita: 
    a) da risorse accertate  esigibili  nell'esercizio  in  corso  di
gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato  accantonato  per
gli esercizi successivi; 
    b) da risorse accertate esigibili negli esercizi  successivi,  la
cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o di altra
pubblica amministrazione; 
    c) dall'utilizzo  del  risultato  di  amministrazione  nel  primo
esercizio considerato nel bilancio di  previsione,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di  amministrazione  puo'
confluire  nel  fondo  pluriennale  vincolato  accantonato  per   gli
esercizi successivi. (83) 
    c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate  nei  principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni. 
  1-ter. Per l'attivita' di  investimento  che  comporta  impegni  di
spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, deve essere
dato specificamente  atto,  al  momento  dell'attivazione  del  primo
impegno,  di  aver   predisposto   la   copertura   finanziaria   per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento,  anche  se
la forma di copertura e'  stata  gia'  indicata  nell'elenco  annuale
((del programma triennale dei lavori pubblici previsto  dall'articolo
21 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50)). (83) 
 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".