DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 194 
       Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio 
 
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma  2,  o
con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti  di  contabilita',
gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da: 
   a) sentenze esecutive; 
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende  speciali  e  di
istituzioni,  nei  limiti  degli  obblighi  derivanti   da   statuto,
convenzione  o  atti  costitutivi,  purche'  sia   stato   rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di  cui  all'articolo  114  ed  il
disavanzo derivi da fatti di gestione; 
   c) ricapitalizzazione, nei  limiti  e  nelle  forme  previste  dal
codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici locali. 
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita'; 
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati  utilita'  ed  arricchimento   per   l'ente,   nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
2. Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante  un  piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori. 
 
3.  Per  il  finanziamento  delle  spese  suddette,  ove  non   possa
documentalmente provvedersi  a  norma  dell'articolo  193,  comma  3,
l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202  e
seguenti ((, nonche', in  presenza  di  piani  di  rateizzazioni  con
durata diversa da quelli indicati  al  comma  2,  puo'  garantire  la
copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi  con
i creditori in ciascuna annualita'  dei  corrispondenti  bilanci,  in
termini di competenza e  di  cassa)).  Nella  relativa  deliberazione
consiliare  viene  dettagliatamente  motivata   l'impossibilita'   di
utilizzare altre risorse.