DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 175 
Variazioni al  bilancio  di  previsione  ed  al  piano  esecutivo  di
                              gestione. 
 
1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire  variazioni  nel
corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte  prima,
relativa  alle  entrate,  che  nella  parte  seconda,  relativa  alle
spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. (83) 
 
2.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di   competenza   dell'organo
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (83) 
 
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non  oltre  il
30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni,  che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 
  a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e
il correlato programma di spesa; 
  b)  l'istituzione  di  tipologie  di  entrata  senza   vincolo   di
destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento
e riscossione  di  entrate  non  previste  in  bilancio,  secondo  le
modalita' disciplinate dal  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria; 
  c)  l'utilizzo  delle  quote  del  risultato   di   amministrazione
vincolato ed accantonato per le finalita' per  le  quali  sono  stati
previsti; 
  d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in  cui  sono
esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte
e, se necessario, delle spese correlate; 
  e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui  al  comma  5-bis,
lettera d); 
  f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
  g) le variazioni degli stanziamenti  riguardanti  i  versamenti  ai
conti di tesoreria  statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a
depositi bancari intestati all'ente. (74) (83) 
 
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate  dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza   opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da  parte  dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque  entro  il  31
dicembre dell'anno in corso  se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
predetto termine. (83) 
 
5. In caso di  mancata  o  parziale  ratifica  del  provvedimento  di
variazione adottato dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  e'
tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,  e  comunque  sempre
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata. 
 
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le
variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle  di  cui  al
comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio  di  previsione
non aventi natura discrezionale, che si  configurano  come  meramente
applicative  delle  decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno   degli
esercizi considerati nel bilancio: 
  a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  e
accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio
provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di  spesa
derivanti  da  stanziamenti  di  bilancio  dell'esercizio  precedente
corrispondenti a entrate vincolate,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
  b) variazioni compensative tra le dotazioni delle  missioni  e  dei
programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e  vincolate,
nel rispetto della finalita' della spesa definita  nel  provvedimento
di  assegnazione  delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni   siano
necessarie  per  l'attuazione  di  interventi  previsti   da   intese
istituzionali di programma o da  altri  strumenti  di  programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio; 
  c) variazioni compensative tra le dotazioni delle  missioni  e  dei
programmi limitatamente alle spese per il  personale,  conseguenti  a
provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 
  d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle  previste  dal
comma  5-quater,  garantendo  che  il  fondo  di  cassa   alla   fine
dell'esercizio sia non negativo; 
  e) variazioni riguardanti il fondo  pluriennale  vincolato  di  cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto  in  deroga
al comma 3; (83) 
  e-bis) variazioni  compensative  tra  macroaggregati  dello  stesso
programma all'interno della stessa missione. 
 
5-ter.  Con  il  regolamento  di  contabilita'  si  disciplinano   le
modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di  bilancio
di cui al comma 5-bis. (83) 
 
5-quater.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  regolamenti   di
contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina,
il responsabile finanziario, possono effettuare, per  ciascuno  degli
esercizi del bilancio: 
  a) le variazioni compensative del piano esecutivo di  gestione  fra
capitoli di entrata della medesima categoria  e  fra  i  capitoli  di
spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti  correnti,
i  contribuiti  agli  investimenti,  ed  ai  trasferimenti  in  conto
capitale, che sono di competenza della Giunta; 
  b) le variazioni di bilancio fra gli  stanziamenti  riguardanti  il
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in  termini
di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,  comma
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le  variazioni  di
bilancio riguardanti le variazioni del  fondo  pluriennale  vincolato
sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
  c) le variazioni di bilancio  riguardanti  l'utilizzo  della  quota
vincolata del risultato di amministrazione derivanti da  stanziamenti
di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a   entrate
vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le  modalita'
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
  d) le variazioni degli stanziamenti  riguardanti  i  versamenti  ai
conti di tesoreria  statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a
depositi bancari intestati all'ente; 
  e) le variazioni necessarie  per  l'adeguamento  delle  previsioni,
compresa l'istituzione  di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (83) 
  e-bis) in caso  di  variazioni  di  esigibilita'  della  spesa,  le
variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti   a   operazioni   di
indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, e  le  variazioni  a  stanziamenti
correlati ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118.   Le   suddette   variazioni   di   bilancio   sono   comunicate
trimestralmente alla giunta. 
 
5-quinquies. Le variazioni al bilancio  di  previsione  disposte  con
provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto,
e le variazioni del piano esecutivo di gestione  non  possono  essere
disposte   con   il   medesimo   provvedimento   amministrativo.   Le
determinazioni dirigenziali di variazione compensativa  dei  capitoli
del piano esecutivo  di  gestione  di  cui  al  comma  5-quater  sono
effettuate al fine  di  favorire  il  conseguimento  degli  obiettivi
assegnati ai dirigenti. (83) 
 
6.  Sono  vietate  le   variazioni   di   giunta   compensative   tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (83) 
 
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni  dai  capitoli  iscritti
nei titoli riguardanti le entrate e le spese per  conto  di  terzi  e
partite di giro in favore di altre parti del bilancio.  Sono  vietati
gli spostamenti di somme tra residui e competenza. (83) 
 
8.  Mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun  anno,
si attua la verifica generale di  tutte  le  voci  di  entrata  e  di
uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. (83) (89) 
 
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui  all'articolo
169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo  quelle  previste
dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di
ciascun anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di
bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate  sino  al
31 dicembre di ciascun anno. (83) 
 
9-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)). 
 
9-ter.  Nel  corso  dell'esercizio  2015  sono  applicate  le   norme
concernenti le variazioni di bilancio  vigenti  nell'esercizio  2014,
fatta salva la disciplina  del  fondo  pluriennale  vincolato  e  del
riaccertamento  straordinario  dei  residui.  Gli  enti   che   hanno
partecipato alla sperimentazione  nel  2014  adottano  la  disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. (83) 
 
                                                                 (84) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma  11)
che "In deroga all'articolo 175 del Testo unico  degli  enti  locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro
il 15 dicembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
693) che "I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano  convenzionalmente  gli
importi, a titolo di maggior  gettito  IMU,  risultanti  dal  decreto
ministeriale  di  cui  al  citato  articolo  4,  comma   5-bis,   del
decreto-legge n. 16 del 2012,  sul  bilancio  2014,  a  fronte  della
riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di  solidarieta'
comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui  all'ultimo
periodo del medesimo comma 5-bis,  in  deroga  all'articolo  175  del
citato testo unico, accertano la relativa entrata quale  integrazione
del Fondo di solidarieta' comunale per il medesimo esercizio 2014". 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che
"Limitatamente agli enti che comunicano  le  fattispecie  di  cui  al
comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dal  comma  2,  per
l'anno  2016  i  termini  per  l'approvazione  della  variazione   di
assestamento generale di cui all'articolo 175,  comma  8,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli  equilibri
generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2,  del  medesimo
testo unico sono fissati al 30 settembre 2016".