DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
vigente al 03/06/2023
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 114 
                   Aziende speciali ed istituzioni 
 
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato  di
personalita' giuridica, di autonomia  imprenditoriale  e  di  proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.  ((L'azienda
speciale conforma la propria gestione ai principi contabili  generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai  principi  del  codice
civile.)) ((83)) 
 
2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente  locale  per
l'esercizio di  servizi  sociali,  dotato  di  autonomia  gestionale.
((L'istituzione conforma la propria gestione  ai  principi  contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta  il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito,  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che
si avvale della facolta' di  non  tenere  la  contabilita'  economico
patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle  proprie
istituzioni l'adozione della  contabilita'  economico-patrimoniale.))
((83)) 
 
3. Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il  consiglio  di
amministrazione, il presidente e il direttore, al  quale  compete  la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di  nomina  e  revoca  degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
 
4. L'azienda e  l'istituzione  ((conformano))  la  loro  attivita'  a
criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed  hanno  l'obbligo
((dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi  derivanti
dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione,  l'obbligo  del
pareggio finanziario.)) ((83)) 
 
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il  funzionamento  delle
aziende  speciali  sono  disciplinati  dal  proprio  statuto  e   dai
regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 
 
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano
i propri bilanci al registro delle imprese  o  nel  repertorio  delle
notizie   economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro  il
31 maggio di ciascun anno. (75) 
 
6. L'ente locale conferisce il capitale di  dotazione;  determina  le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza;  verifica  i  risultati  della  gestione;  provvede   alla
copertura degli eventuali costi sociali. 
 
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale  esercita  le
sue funzioni  anche  nei  confronti  delle  istituzioni.  Lo  statuto
dell'azienda speciale  prevede  un  apposito  organo,  di  revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione. 
 
8. Ai fini di cui al  comma  6  sono  fondamentali  i  seguenti  atti
((dell'azienda))  da  sottoporre   all'approvazione   del   consiglio
comunale: ((83)) 
  a) il piano-programma, comprendente un contratto  di  servizio  che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; 
  ((b) il budget economico almeno triennale;)) ((83)) 
  ((c) il bilancio di esercizio;)) ((83)) 
  ((d) il piano degli indicatori di bilancio.)) ((83)) 
 
  ((8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono  fondamentali  i  seguenti
atti dell'istituzione da sottoporre  all'approvazione  del  consiglio
comunale: 
    a)  il  piano-programma,  di   durata   almeno   triennale,   che
costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; 
    b)  il  bilancio  di  previsione  almeno  triennale,  predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  completo  dei
relativi allegati; 
    c) le variazioni di bilancio; 
    d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema  di
cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, completo  dei  relativi  allegati.))
((83)) 
 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
550) che la presente modifica si applica alle aziende speciali,  alle
istituzioni   e   alle   societa'   partecipate    dalle    pubbliche
amministrazioni locali indicate nell'elenco di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  nonche'  le
societa'  emittenti  strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e le loro controllate. 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".