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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025)
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vigente al 29/06/2019
Testo in vigore dal:  1-1-2002 al: 30-12-2022
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Art. 112

Servizi pubblici locali
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 ))
.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.