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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2001)
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  1.  Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, sono sostituiti dal seguente:

                              "Art. 4.
                             Definizioni

    1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente decreto valgono le
seguenti definizioni:
    a)  acceleratore:  apparecchio  o impianto in cui sono accelerate
particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a
un mega electron volt (1 MeV);
    b)  apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e
una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico;
    c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile
si   trasforma   in  radionuclide,  a  seguito  di  irradiazione  con
particelle  o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui e'
contenuto;
    d)  attivita'  (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN e' il
numero  atteso  di  transizioni nucleari spontanee di una determinata
quantita'  di  un radionuclide da uno stato particolare di energia in
un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;
    e)   autorita'   competente:  quella  indicata  nelle  specifiche
disposizioni;
    f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di attivita' (A); un
becquerel equivale ad una transizione per secondo.


  (( 1 Bq = 1 s (elevato a -1) ))

  I  fattori  di  conversione  da  utilizzare  quando  l'attivita' e'
espressa in curie (Ci) sono i seguenti:


  (( Ci = 3,7 x 10 (elevato a 10) Bq (esattamente) ))



  (( 1 Bq = 2,7027 x 10 (elevato a -11) Ci));

    g)   combustibile   nucleare:  le  materie  fissili  impiegate  o
destinate  ad essere impiegate in un impianto ((sono inclusi l'uranio
in  forma  di  metallo)),  di  lega  o  di composto chimico (compreso
l'uranio  naturale),  il  plutonio  in forma di metallo, di lega o di
composto  chimico ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata
come  combustibile  con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia
per  l'energia  nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE);
    h)  contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di
una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo,
prodotta  da  sostanze  radioattive.  Nel  caso particolare del corpo
umano,  la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione
esterna  quanto  la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si
sia prodotta;
    i)  datore  di  lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante
lavoratori  di  categoria  A, effettua prestazioni in una o piu' zone
controllate  di  impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in
genere,  gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i
soggetti  la  cui attivita' sia la sola a determinare la costituzione
di  una o piu' zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai
quali  soggetti  si  applicano  le disposizioni generali del presente
decreto;
    l)  detrimento  sanitario:  stima  del rischio di riduzione della
durata e della qualita' della vita che si verifica in una popolazione
a  seguito  dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la
riduzione  derivante  da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni
genetiche;
    m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la
dose  assorbita  (D)  per  fattori  di  modifica  determinati a norma
dell'articolo  96,  al  fine di qualificare il significato della dose
assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;
    n)  dose  assorbita  (D): energia assorbita per unita' di massa e
cioe'  il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE e' l'energia media
ceduta  dalle  radiazioni  ionizzanti  alla  materia  in  un elemento
volumetrico  e  dm  la  massa  di  materia contenuta in tale elemento
volumetrico;  ai  fini del presente decreto, la dose assorbita indica
la  dose  media in un tessuto o in organo. L'unita' di dose assorbita
e' il gray;
    o)  dose  efficace  (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi
organi  o  tessuti,  ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di
applicazione, l'unita' di dose efficace e' il sievert;
    p)  dose  efficace  impegnata(E(t)): somma delle dosi equivalenti
impegnate   nei   diversi   organi   o   tessuti  H  T(t)  risultanti
dall'introduzione  di  uno o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata
per  il  fattore  di  ponderazione  del  tessuto wT la dose efficace
impegnata E(t) e' definita da:

    E(t) = E(t)=SIGMA tWtHt(t)

dove   t  indica  il  numero  di  anni  per  i  quali  e'  effettuata
l'integrazione; l'unita' di dose efficace impegnata e' il sievert;
    q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in
un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o
piu' radionuclidi;
    r)  dose  equivalente (H T): dose assorbita media in un tessuto o
organo  T, ponderata in base al tipo e alla qualita' della radiazione
nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unita' di dose
equivalente e' il sievert;
    s)  dose  equivalente  impegnata:  integrale  rispetto  al  tempo
dell'intensita'  di  dose  equivalente  in  un tessuto o organo T che
sara' ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito
dell'introduzione  di  uno  o  piu' radionuclidi; la dose equivalente
impegnata e' definita da:

  ---->   ((Parte di provvedimento in formato grafico))  <----

  per  una  singola  introduzione  di attivita' al tempo t 0 dove t 0
((e'   il   tempo  in  cui  avviene  l'introduzione)),  HT  (Tau)  e'
l'intensita' di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo
&greco;t,t  e'  il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene
l'integrazione;  qualora t non sia indicato, si intende un periodo di
50  anni  per  gli adulti e un periodo fino all'eta' di 70 anni per i
bambini; l'unita' di dose equivalente impegnata e' il sievert;
    t)  emergenza:  una  situazione  che  richiede azioni urgenti per
proteggere  lavoratori,  individui  della popolazione ovvero l'intera
popolazione o parte di essa;
    u)  esperto  qualificato:  persona  che  possiede le cognizioni e
l'addestramento  necessari  sia  per  effettuare  misurazioni, esami,
verifiche    o   valutazioni   di   carattere   fisico,   tecnico   o
radiotossicologico,  sia per assicurare il corretto funzionamento dei
dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni
e  formulare  provvedimenti  atti  a garantire la sorveglianza fisica
della   protezione   dei  lavoratori  e  della  popolazione.  La  sua
qualificazione  e'  riconosciuta  secondo  le procedure stabilite nel
presente decreto;
    v)  esposizione:  qualsiasi  esposizione  di persone a radiazioni
ionizzanti. Si distinguono:
      1)  l'esposizione  esterna:  esposizione  prodotta  da sorgenti
situate all'esterno dell'organismo;
      2)  l'esposizione  interna:  esposizione  prodotta  da sorgenti
introdotte nell'organismo;
      3)  l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna
e dell'esposizione interna;
    z)  esposizione  accidentale:  esposizione  di  singole persone a
carattere fortuito e involontario.
  2. Inoltre si intende per:
    a)   esposizione   d'emergenza:   esposizione   giustificata   in
condizioni   particolari   per   soccorrere  individui  in  pericolo,
prevenire  l'esposizione  di  un  gran  numero  di  persone o salvare
un'installazione di valore e che puo' provocare il superamento di uno
dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
    b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una
parte   dell'organismo   o  uno  o  piu'  organi  o  tessuti,  oppure
esposizione del corpo intero considerata non omogenea;
    c)  esposizione  potenziale:  esposizione  che,  pur  non essendo
certa, ha una probabilita' di verificarsi prevedibile in anticipo;
    d)  esposizione  soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione
che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati
per  i  lavoratori  esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi
indicati nel decreto di cui all'articolo 82;
    e)   fondo  naturale  di  radiazioni:  insieme  delle  radiazioni
ionizzanti  provenienti  da  sorgenti  naturali,  sia  terrestri  che
cosmiche, sempreche' l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta
in modo significativo da attivita' umane;
    ((f)  gestione dei rifiuti)): insieme delle attivita' concernenti
i   rifiuti:   raccolta,   cernita,  trattamento  e  condizionamento,
deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
    g) gray (Gy): nome speciale dell'unita' di dose assorbita


  1 Gy = 1 J Kg (elevato a -1)

i  fattori  di  conversione da utilizzare quando la dose assorbita e'
espressa in rad sono i seguenti:

        (( 1 rad = 10 (elevato a -2) Gy ))

1 Gy = 100 rad;

    h)  gruppi  di  riferimento  (gruppi  critici) della popolazione:
gruppi  che comprendono persone la cui esposizione e' ragionevolmente
omogenea   e   rappresentativa   di   quella  degli  individui  della
popolazione  maggiormente  esposti,  in  relazione ad una determinata
fonte di esposizione;
    i)   incidente:   evento   imprevisto   che   provoca   danni  ad
un'installazione   o   ne  perturba  il  buon  funzionamento  e  puo'
comportare, per una o piu' persone, dosi superiori ai limiti;
    l)  intervento:  attivita'  umana  intesa a prevenire o diminuire
l'esposizione  degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non
fanno  parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di
un   incidente,   mediante   azioni  sulle  sorgenti,  sulle  vie  di
esposizione e sugli individui stessi;
    m)   introduzione:   attivita'  dei  radionuclidi  che  penetrano
nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;
    n)  lavoratore  esterno:  lavoratore  di categoria A che effettua
prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti,
laboratori,  installazioni in genere gestiti da terzi in qualita' sia
di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna,
sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;
    o)  lavoratori  esposti:  persone sottoposte, per l'attivita' che
svolgono,  a  un'esposizione  che  puo'  comportare dosi superiori ai
pertinenti   limiti   fissati  per  le  persone  del  pubblico.  Sono
lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che
svolgono,  sono  suscettibili  di ricevere in un anno solare una dose
superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui
all'articolo  82;  gli  altri lavoratori esposti sono classificati in
categoria B;
    p)  limiti  di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti
dall'esposizione  dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e
delle  persone  del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle
attivita'  disciplinate  dal  presente  decreto.  I limiti di dose si
applicano  alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel
periodo    considerato    e    delle    dosi    impegnate   derivanti
dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;
    q)  livelli  di  allontanamento:  valori,  espressi in termini di
concentrazioni  di  attivita'  o di attivita' totale, in relazione ai
quali  possono  essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente
decreto  le  sostanze  radioattive  o i materiali contenenti sostanze
radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal
decreto;
    r)  livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato,
fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;
    s)   materia   radioattiva:   sostanza   o  insieme  di  sostanze
radioattive   contemporaneamente   presenti.   Sono  fatte  salve  le
particolari  definizioni  per le materie fissili speciali, le materie
grezze,  i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che
istituisce  la  Comunita'  europea  dell'energia  atomica  e cioe' le
materie  fissili  speciali,  le materie grezze e i minerali nonche' i
combustibili nucleari;
    t)  materie  fissili  speciali:  il  plutonio  239, l'uranio 233,
l'uranio   arricchito   in  uranio  235  o  233;  qualsiasi  prodotto
contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che
saranno  definite  dal  Consiglio delle Comunita' europee; il termine
"materie fissili speciali" non si applica alle materie grezzo;
    u)  materie  grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi
che  si  trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia
inferiore  al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto
forma  di  metallo,  di  leghe, di composti chimici o di concentrati,
qualsiasi   altra   materia  contenente  una  o  piu'  delle  materie
summenzionate  con  tassi  di  concentrazione  definiti dal Consiglio
delle Comunita' europee;
    v)  matrice:  qualsiasi  sostanza  o  materiale  che  puo' essere
contaminato   da   materie   radioattive;  sono  ricompresi  in  tale
definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
    z)  matrice  ambientale:  qualsiasi componente dell'ambiente, ivi
compresi aria, acqua e suolo.
  3. Inoltre, si intende per:
    a)  medico  autorizzato:  medico  responsabile della sorveglianza
medica    dei   lavoratori   esposti,   la   cui   qualificazione   e
specializzazione   sono   riconosciute  secondo  le  procedure  e  le
modalita' stabilite nel presente decreto;
    b)   minerale:   qualsiasi  minerale  contenente,  con  tassi  di
concentrazione  media definita dal Consiglio delle Comunita' europee,
sostanze  che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e
fisici appropriati le materie grezze;
    c)  persone  del pubblico: individui della popolazione, esclusi i
lavoratori,  gli  apprendisti e gli studenti esposti in ragione della
loro   attivita'   e  gli  individui  durante  l'esposizione  di  cui
all'articolo 3, comma 5;
    d)  popolazione  nel  suo  insieme: l'intera popolazione, ossia i
lavoratori  esposti,  gli  apprendisti, gli studenti e le persone del
pubblico;
    e)  pratica:  attivita'  umana  che  e' suscettibile di aumentare
l'esposizione  degli  individui  alle  radiazioni  provenienti da una
sorgente  artificiale,  o da una sorgente naturale di radiazioni, nel
caso  in  cui  radionuclidi  naturali  siano  trattati  per  le  loro
proprieta'  radioattive,  fissili  o  fertili,  o  da quelle sorgenti
naturali  di  radiazioni  che  divengono  soggette a disposizioni del
presente   decreto  ai  sensi  del  capo  III-bis.  Sono  escluse  le
esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
    f)  radiazioni  ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia
in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda
non  superiore  a 100 nm o con frequenza non minore di 3\10^"15 Hz in
grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;
    g)  riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di
fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine
del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;
    h)  riutilizzazione:  la  cessione  deliberata  di  materiali  ai
soggetti  di  cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto,
senza lavorazioni;
    i)  rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorche'
contenuta  in  apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non e'
previsto il riciclo o la riutilizzazione;
    l)  servizio  riconosciuto  di  dosimetria individuale: struttura
riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di
sorveglianza   dosimetrica  individuale,  o  alla  misurazione  della
radioattivita'  nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita'
a  svolgere  tali  funzioni  e'  riconosciuta  secondo  le  procedure
stabilite nel presente decreto;
    m)  sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o
di  dose efficace. Se il prodotto dei fattori di modifica e' uguale a
1;


  1 Sv = 1 J kg (elevato a -1)

quando  la  dose  equivalente o la dose efficace sono espresse in rem
valgono le seguenti relazioni:


1 rem = 10 (elevato a -2) Sv

1 Sv = 100 rem;

    n)  smaltimento:  collocazione  dei  rifiuti,  secondo  modalita'
idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di
recuperarli;
    o)  smaltimento  nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti
radioattivi  nell'ambiente  in  condizioni  controllate, entro limiti
autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
    p)  sorgente  artificiale:  sorgente  di radiazioni diversa dalla
sorgente naturale di radiazioni;
    q)  sorgente  di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni
ionizzanti  (macchina  radiogena)  o  materia  radioattiva, ancorche'
contenuta  in  apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai
fini  della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la
concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
    r)  sorgente  naturale  di  radiazioni:  sorgente  di  radiazioni
ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;
    s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde
alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;
    t)  sorgente  sigillata:  sorgente formata da materie radioattive
solidamente  incorporate  in  materie  solide  e di fatto inattive, o
sigillate  in  un  involucro  inattivo  che  presenti  una resistenza
sufficiente   per   evitare,   in   condizioni  normali  di  impiego,
dispersione  di  materie  radioattive  superiore  ai valori stabiliti
dalle norme di buona tecnica applicabili;
    u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle
valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni
fornite  e  dei  provvedimenti  formulati dall'esperto qualificato al
fine  di  garantire  la  protezione  sanitaria dei lavoratori e della
popolazione;
    v)  sorveglianza  medica:  l'insieme  delle visite mediche, delle
indagini  specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari
adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori esposti;
    z)  sostanza  radioattiva:  ogni  specie chimica contenente uno o
piu'  radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo'
trascurare l'attivita' o la concentrazione.
  4. Inoltre, si intende per:
    a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia
l'uranio  235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantita'
tali  che  il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo
238  sia  superiore  al  rapporto  tra  isotopo  235  e l'isotopo 238
nell'uranio naturale;
    b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per
particolari  condizioni  ai  sensi  del  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione del principio di ottimizzazione;
    c)   zona   classificata:   ambiente   di   lavoro  sottoposto  a
regolamentazione  per  motivi  di  protezione  contro  le  radiazioni
ionizzanti.  Le  zone  classificate possono essere zone controllate o
zone   sorvegliate.  E'  zona  controllata  un  ambiente  di  lavoro,
sottoposto   a   regolamentazione  per  motivi  di  protezione  dalle
radiazioni  ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite
con  il  decreto  di  cui  all'articolo  82  ed  in  cui l'accesso e'
segnalato  e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro
in  cui  puo'  essere  superato  in un anno solare uno dei pertinenti
limiti  fissati  per  le  persone  del  pubblico  e  che  non e' zona
controllata.".