DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore della legge: 21-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
   Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 
 
  1. Tutti i clienti sono idonei. 
  2. Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze
relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di
cura e di riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza  nonche'
i clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a  50.000
metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo  di  assicurare,  col  piu'
alto livello di sicurezza possibile, le  forniture  di  gas  naturale
anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del
gas naturale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2017,  N.  124.(19)
(20) (27)(33) 
  2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: 
    a) che si trovano in condizioni  economicamente  svantaggiate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; 
    b)  che  rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilita'  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    c)  le  cui  utenze  sono  ubicate   nelle   isole   minori   non
interconnesse; 
    d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza
a seguito di eventi calamitosi; 
    e) di eta' superiore ai 75 anni. 
  2-bis.1. ((A decorrere dal 10 gennaio 2024)),  i  fornitori  e  gli
esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza  sono  tenuti  a
offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura  di
gas  naturale  a  un  prezzo  che  rifletta  il  costo  effettivo  di
approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi  efficienti  del
servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di
qualita'  del  servizio,  cosi'  come  definiti   dall'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA)  con  uno  o  piu'
provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi'
le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio
di fornitura di ultima istanza. 
  2-ter.  Sono  considerati  "clienti  protetti  nel   quadro   della
solidarieta'" ai sensi del  regolamento  (UE)  2017/1938,  i  clienti
civili che sono connessi  ad  una  rete  di  distribuzione  del  gas,
inclusi  i  servizi  sociali  essenziali  diversi  dai   servizi   di
istruzione  e  di  pubblica  amministrazione  e   gli   impianti   di
teleriscaldamento  che  servono  clienti  civili  o  servizi  sociali
essenziali  diversi  dai  servizi  di  istruzione   e   di   pubblica
amministrazione. 
  3. Tutti i clienti hanno il diritto  di  essere  riforniti  di  gas
naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere  dallo
Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione  che  il
fornitore rispetti le  norme  applicabili  in  materia  di  scambi  e
bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche': 
    a)  qualora   un   cliente,   nel   rispetto   delle   condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori
interessati  effettuino  tale   cambiamento   entro   tre   settimane
assicurando comunque che l'inizio della  fornitura  coincida  con  il
primo giorno del mese; 
    b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a  tal
fine  siano  obbligate  le  societa'  di  distribuzione   a   rendere
disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa'  di  vendita,
garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita; 
    c) qualora un cliente finale connesso alla rete di  distribuzione
si trovi senza un fornitore  di  gas  naturale  e  non  sussistano  i
requisiti  per  l'attivazione  del  fornitore  di   ultima   istanza,
l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca  il
bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione
fisica, secondo modalita' e condizioni  definite  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire  all'impresa
di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita'  svolta  e
la copertura dei costi sostenuti. 
  5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai  quali  le
imprese di gas naturale  ottimizzino  l'utilizzo  del  gas  naturale,
anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando  formule
tariffarie   innovative,   introducendo   sistemi   di    misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche  avvalendosi
dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2,  della
legge 23 luglio 2009,  n.  99,  provvede  affinche'  siano  istituiti
sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei  clienti  tutte
le informazioni necessarie concernenti i loro diritti,  la  normativa
in vigore e le modalita' di risoluzione  delle  controversie  di  cui
dispongono. 
  7. Con decreto del Ministero dello  sviluppo  economico,  anche  in
base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della  legge  23
luglio 2009, n. 99, sono individuati e  aggiornati  i  criteri  e  le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito  del  servizio
di ultima istanza, a condizioni che  incentivino  la  ricerca  di  un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e  i  clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi  all'anno
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra
cui ospedali, case di cura e di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge  23  agosto
2004, n. 239. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata  dal  D.L.  25  luglio
2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018,
n. 108, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo  quanto
previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66  a  71
del presente articolo, a decorrere  dal  1°  luglio  2020,  il  terzo
periodo del comma 2  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L.  30  dicembre
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020,
n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che  "Fatto  salvo  quanto
previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66  a  71
del presente articolo, a decorrere dal  1°  gennaio  2022,  il  terzo
periodo del comma 2  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L.  31  dicembre
2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021,
n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto  salvo  quanto
previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66  a  71
del presente articolo, a decorrere dal  1°  gennaio  2023,  il  terzo
periodo del comma 2  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L.  18  novembre
2022, n. 176, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che  "Fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66
a 71 del presente articolo, a decorrere dal 10 gennaio 2024, il terzo
periodo del comma 2  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".