DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore della legge: 21-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
         Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza 

 
  1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di
intese  restrittive  della  liberta'  di  concorrenza,  di  abuso  di
posizione dominante e di operazioni di  concentrazione  di  cui  alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e  fino  al  31  dicembre  2010,
nessuna impresa del gas puo'  vendere,  direttamente  o  a  mezzo  di
societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante, ai clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di
gas naturale su base annuale. 
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e  fino  al  31  dicembre  2010,
nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato  o  prodotto  in
Italia, nella rete  nazionale,  al  fine  della  vendita  in  Italia,
direttamente o  a  mezzo  di  societa'  controllate,  controllanti  o
controllate da una medesima controllante, per quantitativi  superiori
al 75% dei consumi nazionali di gas  naturale  su  base  annuale.  La
suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali per  ciascun
anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%. 
  4. La percentuale di cui al comma 2  e'  calcolata  sottraendo  sia
dalle quantita' vendute, sia dai consumi  nazionali  al  netto  delle
perdite, le quantita' di gas autoconsumato direttamente  dall'impresa
o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una
medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e'  calcolata
sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai  consumi
nazionali,   le   quantita'   di   gas   autoconsumato   direttamente
dall'impresa o a  mezzo  di  societa'  controllate,  controllanti,  o
controllate da una medesima controllante. 
  5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora  la
media delle  percentuali  effettivamente  conseguite  da  un'impresa,
calcolata ogni anno con riferimento al triennio  precedente,  risulti
superiore alla media delle percentuali  consentite  per  il  medesimo
triennio. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno  che  riservino
incentivi o contributi in qualunque forma  a  favore  della  societa'
ENI, o di societa' da essa controllate  o  ad  essa  collegate,  sono
applicabili a qualunque impresa  del  gas,  avente  sede  nell'Unione
europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione  di
gas naturale. 
  (( 6-bis. Per l'ammissibilita' ai contributi di cui all'articolo  9
della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato  dall'articolo  28
della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  i  soggetti  titolari  di  una
concessione per la costruzione degli impianti e per la  gestione  del
servizio di distribuzione del gas sono  tenuti  a  dare  conferma  ai
comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi  dalla
data di pubblicazione delle nuove tariffe di  distribuzione  del  gas
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai  sensi
dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine,  la  concessione  si
intende risolta  e  i  comuni  possono  procedere  ad  una  gara  per
l'affidamento ad altro concessionario, fermi  restando  la  validita'
delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici
di cui alle leggi citate e l'ammontare dei  contributi  eventualmente
gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non  sono  ammissibili
rinunce parziali da parte  del  concessionario.  Il  termine  per  la
presentazione delle domande di contributo e' prorogato al  30  giugno
2001. )) 
  7. Nel caso di superamento dei limiti  di  cui  ai  commi  2  e  3,
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  adotta   i
provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990,  n.
287.