DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore della legge: 21-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
               Attivita' di vendita ai clienti finali 
 
  1.  A  decorrere  dall'1°  gennaio  2012  e'  operativo  presso  il
Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti  abilitati
alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo  anche  alla
vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e  di  gas
naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas. 
  2.  I  soggetti  che  alla  data  del  presente  decreto  risultano
autorizzati alla vendita di  gas  naturale  a  clienti  finali,  sono
direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1. 
  3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco  di  cui  al
comma 1 presentano richiesta al Ministero dello  sviluppo  economico,
in base a modalita' e requisiti stabiliti ((, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,)) con decreto  dello
stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero  dello
sviluppo economico, entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  qualora
verifichi la non congruita' di uno o piu'  dei  requisiti  richiesti,
puo' sospendere l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  del
soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi. 
  4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale  ai
clienti finali e' pubblicato sul sito internet  del  Ministero  dello
sviluppo economico e  aggiornato  mensilmente.  La  pubblicazione  ha
valore  di  pubblicita'  ai  fini  di  legge  per  tutti  i  soggetti
interessati. 
  5. Per motivi  di  continuita'  del  servizio,  o  su  segnalazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  con  decreto  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese
distributrici  possono  essere  autorizzate  in  via  eccezionale   a
svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita  ai  clienti  finali
nell'area di  loro  operativita'.  Tale  attivita'  e'  esercitata  a
condizioni  e  modalita'  stabilite  dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas.