DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 36 
Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa  e  di
                      progressione in carriera 
 
  1. L'aggiornamento delle posizioni  nel  ruolo  di  anzianita'  dei
viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti  previsto  dall'articolo  7,
comma 5, e' effettuato per la prima volta al compimento  del  biennio
successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34. (2) 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  16,  in   materia   di
valutazione annuale dei funzionari  della  carriera  prefettizia,  si
applicano a  decorrere  dall'anno  2002  in  relazione  all'attivita'
svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le
disposizioni degli articoli 7 e 8,  in  materia  di  progressione  in
carriera e di valutazione comparativa,  si  applicano  per  la  prima
volta nell'anno  2002.  Per  il  periodo  antecedente  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia
di compilazione dei rapporti informativi e di  scrutinio  per  merito
comparativo, fatta salva  la  competenza  della  commissione  per  la
progressione in carriera di cui all'articolo 17  a  formulare,  sulla
base dei criteri determinati dal  consiglio  di  amministrazione,  le
proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria
relativa agli scrutini successivi a quello per  il  conferimento  dei
posti disponibili al 31 dicembre 1999. 
  3. Allo scrutinio per merito comparativo, da  effettuare  ai  sensi
del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica
di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e' ammesso il personale  appartenente  alla  soppressa  qualifica  di
viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato,  alla  stessa
data, nove anni e sei mesi  di  effettivo  servizio  nelle  soppresse
qualifiche della carriera prefettizia. Con  le  stesse  modalita'  si
provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il
30  giugno  2001  a  seguito  dell'incremento  di  organico  previsto
dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianita' di
servizio maturata  alla  predetta  data.  Le  promozioni  di  cui  al
presente comma  sono  conferite  rispettivamente  con  decorrenza  1o
luglio 2000 e 1o luglio 2001. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore dei  provvedimenti  adottati
ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  ed  all'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1,  2  e  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  le  disposizioni  del  presente
decreto riferite al capo del dipartimento, al  titolare  dell'ufficio
territoriale del governo ed al prefetto-commissario del  governo,  si
intendono  riferite,  rispettivamente,  al   direttore   generale   o
equiparato,  al  titolare  della  prefettura  e  al  titolare   della
prefettura nelle sedi capoluogo di regione. 
  5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei  mesi
di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le  disposizioni  di
cui all'articolo 7, comma 1,  concernenti  i  requisiti  di  servizio
presso gli uffici centrali e periferici, richiesti  per  l'ammissione
alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla  qualifica
di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO  DALLA
L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).(10) 
  6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  all'articolo
16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  la  commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma  3
dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al
personale interessato. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla
L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 13-octies, comma
1) che "Il termine previsto dall'articolo 36, comma  1,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle
posizioni del ruolo di  anzianita'  dei  vice  prefetti  e  dei  vice
prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma  5,  dello  stesso
decreto, e' prorogato di un anno". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 36,  comma  5,  secondo  periodo,  che  "E'
fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza  dei  termini  e  dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza  in
data anteriore al 15 marzo 2011".