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DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2000, n. 9

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/2/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  22-2-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituita dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante delega al Governo per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e unificare tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, le modalità di pagamento nonché per l'armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;
Visto il comma 162 del medesimo articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede una delega al Governo per il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del 10 dicembre 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.".
"Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni). - 1.
Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qua lora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.".
"Art. 3-quater (Modifica alla normativa in materia di imposta di registro). - 1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso .".
"Art. 3-quinquies (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo). - 1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320.000. ;
b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: "1-bis.
L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica .".
"Art. 3-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo, unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, commi 134, lettera g) e 162 della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte".
"162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonché del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, semprechè derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento ad un moltiplicatore di tale incremento; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;
b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;
c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;
g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, reca: "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, reca: "Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, reca: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dei commi 13 e 17 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".
Note all'art. 1:
- Il R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (richiamato nell'art. 3-bis ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997), reca: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1929, n. 91.
- Si riporta il testo dell'art. 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (richiamato nell'art. 3-ter ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
"Art. 10 (Soggetti obbligati a richiedere la registrazione). - 1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) (omissis);
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 recante: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662" richiamato nell'art. 3-ter ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
"Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente".
- Si riporta il testo dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (richiamato nell'art. 3-quater ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997), come modificato dal presente decreto:
"Art. 42 (Imposta principale, suppletiva e complementare). - 1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 (richiamato nell'articolo 3-quinquies ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997), come da ultimo modificato dal presente decreto:
"TARIFFA (Parte I) (Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine)
Articolo della tariffa Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte dovute (lire) Fisse Imposte dovute (lire) Proporzionali
1 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio L. 20.000

Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.
Note:
1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
1-bis. L`imposta e dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2678 del codice civile, sopra richiamato:
"Art. 2678 (Registro generale). - Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996 (richiamato nell'art. 3-sexies ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sopra richiamato:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, (richiamato nell'art. 3-sexies, ora novellato, del decreto legislativo n. 463/1997), si rinvia alle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo n. 347 del 1990, (richiamato nell'art. 3-sexies, ora novellato, del decreto legislativo n. 463/1997) si rinvia alle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (richiamato nell'art. 3-sexies ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997), reca: "Perfezionamento e revisione del sistema catastale" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 (richiamato nell' art. 3-sexies, ora novellato, del decreto legislativo n. 463/1997), si rinvia alle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (richiamato nell'art. 3-sexies, ora novellato, del decreto legislativo n. 463/1997) si rinvia alle note alle premesse.