DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
      Misure volte alla creazione di opportunita' occupazionali

  1.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del
citato   decreto   legislativo   n.   468   del  1997,  e  successive
modificazioni, trovano applicazione fino al ((31 dicembre 2002)).
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   l993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  possono,  ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze,
affidare  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  2, comma 1, attraverso
incarichi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  e lavoro
autonomo,  le  attivita'  previste  al  comma 3 dell'articolo 10, del
citato   decreto   legislativo   n.   468   del  1997,  e  successive
modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
  3.  Per  agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti
di  cui  all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni,
singolarmente  ovvero  in  cooperazione  con  altri  comuni,  possono
utilizzare risorse proprie.
  4.   Le   disposizioni   dell'articolo   8   del   citato   decreto
interministeriale  21  maggio  1998  sono estese anche ai committenti
privati   che   utilizzano   finanziamenti   pubblici.   Le  predette
disposizioni  trovano  applicazione  sino  al  31  dicembre  2001. La
riserva  ivi prevista potra' esplicitarsi attraverso opzioni premiali
ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.