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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
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Art. 10

Disposizioni transitorie e finali
((
1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda.
Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998.
))
((
1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda.
))
2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997:
a) articolo 1, comma 2, lettere a),
b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;
b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
c) articolo 3, commi 2 e 3;
d) articolo 4;
e) articolo 5;
f) articolo 6;
g) articolo 9;
h) articolo 11.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visco, Ministro delle finanze

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti."