DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 30/09/2023
  • Articoli
  • Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per
    l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
    professionali (INAIL).
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Disposizioni in materia di prestazioni
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 13 bis
  • Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle
    procedure
  • 14
  • Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione
    del Casellario centrale infortuni.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
  • 23
  • 24
  • Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in
    agricoltura
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Testo in vigore dal: 15-4-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
                           Danno biologico 
 
  1. In attesa della  definizione  di  carattere  generale  di  danno
biologico  e  dei  criteri  per  la   determinazione   del   relativo
risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai
fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali il  danno  biologico  come  la
lesione  all'integrita'  psicofisica,  suscettibile  di   valutazione
medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno
biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita'  di
produzione del reddito del danneggiato. 
  2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro verificatisi, nonche' a malattie  professionali  denunciate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui al comma  3,  l'INAIL  nell'ambito  del  sistema  d'indennizzo  e
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo  66,
primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo  previsto
e regolato dalle seguenti disposizioni: 
    a)  le  menomazioni  conseguenti  alle  lesioni   dell'integrita'
psicofisica di cui al comma 1  sono  valutate  in  base  a  specifica
"tabella    delle    menomazioni",    comprensiva    degli    aspetti
dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari  o
superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e'  erogato  in
capitale, dal 16 per  cento  e'  erogato  in  rendita,  nella  misura
indicata nell'apposita  "tabella  indennizzo  danno  biologico".  Per
l'applicazione  di  tale   tabella   si   fa   riferimento   all'eta'
dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non  si  applica
il disposto dell'articolo 91 del testo unico; 
    b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno
diritto  all'erogazione  di  un'ulteriore  quota   di   rendita   per
l'indennizzo delle conseguenze delle  stesse,  commisurata  al  grado
della   menomazione,   alla   retribuzione   dell'assicurato   e   al
coefficiente di cui  all'apposita  "tabella  dei  coefficienti",  che
costituiscono  indici  di   determinazione   della   percentuale   di
retribuzione  da  prendere  in  riferimento  per  l'indennizzo  delle
conseguenze patrimoniali, in relazione alla  categoria  di  attivita'
lavorativa di appartenenza dell'assicurato  e  alla  ricollocabilita'
dello stesso. Per la determinazione  della  corrispondente  quota  di
rendita, la retribuzione, determinata con le modalita'  e  i  criteri
previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il  coefficiente  di
cui alla "tabella dei coefficienti" e per  il  grado  percentuale  di
menomazione. (2) 
  3. Le tabelle di cui alle lettere  a)  e  b),  i  relativi  criteri
applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del
Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  su  delibera  del
consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima  attuazione
il decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni  se
trattasi   di   malattia   professionale,   qualora   le   condizioni
dell'assicurato,  dichiarato  guarito  senza  postumi   d'invalidita'
permanente  o  con  postumi  che  non  raggiungono  il   minimo   per
l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita,
dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della  malattia
professionale  in  misura  da  raggiungere   l'indennizzabilita'   in
capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto
assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando
la domanda nei modi e nei termini stabiliti per  la  revisione  della
rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato
dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia'  corrisposto.
La revisione dell'indennizzo  in  capitale,  per  aggravamento  della
menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire  una
sola  volta.  Per  le  malattie  neoplastiche,  per  la  silicosi   e
l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda  di
aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita,  puo'  essere
presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con  scadenze
quinquennali dalla precedente revisione. 
  5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu'  eventi
lesivi  rientranti  nella  disciplina  delle  presenti  disposizioni,
subisca  un  nuovo  evento  lesivo  si   procede   alla   valutazione
complessiva dei postumi ed alla liquidazione di  un'unica  rendita  o
dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della
menomazione  dell'integrita'  psicofisica.  L'importo   della   nuova
rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato  dell'importo
dell'eventuale  indennizzo  in  capitale  gia'  corrisposto   e   non
recuperato. 
  6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica  causato  da
infortunio  sul  lavoro  o  malattia  professionale,  quando  risulti
aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da  fatti
estranei  al  lavoro  o  da  infortuni   o   malattie   professionali
verificatisi o denunciate prima della data di entrata in  vigore  del
decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita,
deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma  a
quella  ridotta  per  effetto  delle  preesistenti  menomazioni,   il
rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il
grado  d'integrita'  psicofisica  preesistente  e  il  numeratore  la
differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica  residuato
dopo  l'infortunio  o  la  malattia  professionale.  Quando  per   le
conseguenze  degli   infortuni   o   delle   malattie   professionali
verificatisi o denunciate prima della data di entrata in  vigore  del
decreto ministeriale di cui al comma 3  l'assicurato  percepisca  una
rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del  testo  unico,
il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla  nuova
malattia  professionale  viene  valutato  senza  tenere  conto  delle
preesistenze. In tale  caso,  l'assicurato  continuera'  a  percepire
l'eventuale  rendita  corrisposta  in  conseguenza  di  infortuni   o
malattie professionali verificatisi o  denunciate  prima  della  data
sopra indicata.((10)) 
  7. La misura della rendita puo' essere riveduta,  nei  modi  e  nei
termini di cui agli articoli 83,  137  e  146  del  testo  unico.  La
rendita  puo'  anche  essere   soppressa   nel   caso   di   recupero
dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo  indennizzabile  in
rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato  sia
compreso nel limite indennizzabile  in  capitale,  viene  corrisposto
l'indennizzo  in  capitale   calcolato   con   riferimento   all'eta'
dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. 
  8.  Quando  per  le  condizioni  della  lesione  non   sia   ancora
accertabile il grado di  menomazione  dell'integrita'  psicofisica  e
sia,  comunque,   presumibile   che   questa   rientri   nei   limiti
dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore  puo'  liquidare
un  indennizzo   in   capitale   in   misura   provvisoria,   dandone
comunicazione all'interessato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  del  certificato  medico   constatante   la   cessazione
dell'inabilita' temporanea  assoluta,  con  riserva  di  procedere  a
liquidazione definitiva non prima di sei mesi e  non  oltre  un  anno
dalla data di ricevimento del predetto certificato  medico.  In  ogni
caso l'indennizzo definitivo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
provvisoriamente liquidato. 
  9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che  l'istituto
assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un
indennizzo  proporzionale  al  tempo  trascorso  tra  la  data  della
guarigione clinica e la morte. 
  10. Per l'applicazione dell'articolo  77  del  testo  unico  si  fa
riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al  comma  2,
lettera b). 
  11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica
la normativa del testo unico, in quanto compatibile. 
  12. All'onere  derivante  dalla  prima  applicazione  del  presente
articolo, valutato in lire 340  miliardi  annui,  si  fa  fronte  con
un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con
le modalita' stabilite con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale di cui al comma 3. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 19 aprile 2001, n. 202 ha disposto (con l'art.  1,  comma
2) che "La disposizione di cui al  presente  periodo  si  applica  ai
danni conseguenti ad infortuni sul  lavoro  verificatisi,  nonche'  a
malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 13 aprile  2021
n.  63  (in  G.U.  1ª  s.s.  14/04/2021,  n.   15),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  comma  6,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo   23   febbraio   2000,   n.   38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo  55,  comma
1, della legge 17 maggio 1999,  n.  144),  nella  parte  in  cui  non
prevede che, per le patologie aggravate da  menomazioni  preesistenti
concorrenti, trovi applicazione la  medesima  disciplina  contemplata
dal primo periodo  in  aggiunta  alla  persistente  erogazione  della
rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6".