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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "impresa": una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;
b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;
c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;
d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che è abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto."