DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
vigente al 08/06/2023
Testo in vigore dal: 10-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 147. 
                 (Tipologia dei controlli interni). 
 
  1. Gli enti locali, nell'ambito della loro  autonomia  normativa  e
organizzativa, individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire,
attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la
legittimita',   la   regolarita'   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa. 
  2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
    a) verificare, attraverso il controllo di gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
    b) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
    c) garantire il costante  controllo  degli  equilibri  finanziari
della gestione di competenza, della  gestione  dei  residui  e  della
gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica determinati  dal  patto  di  stabilita'  interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
    d) verificare, attraverso  l'affidamento  e  il  controllo  dello
stato di attuazione di indirizzi e  obiettivi  gestionali,  anche  in
riferimento all'articolo 170, comma  6,  la  redazione  del  bilancio
consolidato ((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e  successive  modificazioni)),  l'efficacia,
l'efficienza e  l'economicita'  degli  organismi  gestionali  esterni
dell'ente; (83) 
    e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di  prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015. 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei
controlli interni il segretario  dell'ente,  il  direttore  generale,
laddove  previsto,  i  responsabili  dei  servizi  e  le  unita'   di
controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,  piu'  enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una  convenzione  che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento. 
 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126 ha disposto (con  l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".