DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 26-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui ai seguenti commi. 
  2. Autoproduttore e' la persona  fisica  o  giuridica  che  produce
energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70%  annuo
per uso proprio ovvero per  uso  delle  societa'  controllate,  della
societa' controllante e delle  societa'  controllate  dalla  medesima
controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative  di
produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo
4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti
ai consorzi o societa' consortili costituiti  per  la  produzione  di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli  usi  di
fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica. 
  4. Cliente grossista: qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
acquista  energia  elettrica  a  scopo  di  rivendita  all'interno  o
all'esterno del sistema in cui e' stabilita. 
  5. Cliente finale: il cliente che acquista  energia  elettrica  per
uso proprio. 
  6. Cliente idoneo: e' la persona  fisica  o  giuridica  che  ha  la
capacita'  di  stipulare  contratti  di   fornitura   con   qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero. 
  7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella
categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di
fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza. 
  8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica  e
calore  alle  condizioni  definite   dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas, che garantiscano un  significativo  risparmio  di
energia rispetto alle produzioni separate. 
  9. Contratto bilaterale e' il contratto  di  fornitura  di  servizi
elettrici tra due operatori del mercato. 
  10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni
per  l'utilizzazione  e  l'esercizio  coordinati  degli  impianti  di
produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari. 
  11. Dispacciamento di merito economico e'  l'attivita'  di  cui  al
comma  10,  attuata  secondo  ordini  di  merito   economico,   salvo
impedimenti o vincoli di rete. 
  12. Dispacciamento passante e' l'attivita'  di  cui  al  comma  10,
condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete. 
  13.  Dispositivo  di  interconnessione  e'  l'apparecchiatura   per
collegare le reti elettriche. 
  14. Distribuzione e' il trasporto e la  trasformazione  di  energia
elettrica su reti di distribuzione a media e bassa  tensione  per  le
consegne ai clienti finali. 
  15. Fonti energetiche  rinnovabili  sono  il  sole,  il  vento,  le
risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto  ondoso  e
la trasformazione in energia elettrica dei prodotti  vegetali  o  dei
rifiuti organici. 
  ((16. Linea diretta e' una linea elettrica che collega un  sito  di
generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica
che un  produttore  e  un'impresa  fornitrice  di  energia  elettrica
utilizzano  per  approvvigionare  direttamente  i  propri  siti,   le
societa' controllate ed i propri clienti.)) 
  17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un  consumo  inferiore  a
2.500  GWh  nel  1996,  ove  meno  del  5  per  cento   e'   ottenuto
dall'interconnessione con altre reti. 
  18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia
elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto. 
  19. Produzione e' la generazione  di  energia  elettrica,  comunque
prodotta. 
  20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso  delle  stazioni
di trasformazione e delle linee elettriche di  trasmissione  ad  alta
tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente. 
  21. Rete interconnessa e' un complesso di reti  di  trasmissione  e
distribuzione    collegate    mediante    piu'     dispositivi     di
interconnessione. 
  22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la  gestione  di
una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente,
i servizi di regolazione di  frequenza,  riserva,  potenza  reattiva,
regolazione della tensione e riavviamento della rete. 
  ((22-bis. Il servizio ancillare non relativo alla frequenza  e'  un
servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o un da
Gestore  del  sistema  di  distribuzione  per  la  regolazione  della
tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per  il
mantenimento dell'inerzia, per la stabilita' della rete e la  potenza
di corto circuito, per la capacita' di black start e per la capacita'
di funzionamento in isola.)) 
  23. Sistema elettrico nazionale: il  complesso  degli  impianti  di
produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei
servizi  ausiliari  e   dei   dispositivi   di   interconnessione   e
dispacciamento ubicati nel territorio nazionale. 
  24. Trasmissione  e'  l'attivita'  di  trasporto  e  trasformazione
dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta  tensione  ai
fini della consegna ai clienti,  ai  distributori  e  ai  destinatari
dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2. 
  25. Utente  della  rete  e'  la  persona  fisica  o  giuridica  che
rifornisce  o  e'  rifornita  da   una   rete   di   trasmissione   o
distribuzione. 
25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica
o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione  e  dello
sviluppo del sistema  di  trasmissione  in  una  data  zona  e  delle
relative interconnessioni con  altri  sistemi,  e  di  assicurare  la
capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di  soddisfare  richieste
ragionevoli di trasmissione di energia elettrica. 
  25-ter. Gestore del sistema  di  distribuzione:  qualsiasi  persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione  e
dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e  delle
relative interconnessioni con  altri  sistemi,  e  di  assicurare  la
capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di  soddisfare  richieste
ragionevoli di distribuzione di energia elettrica. 
  25-quater.  Cliente  civile:  il  cliente  che   acquista   energia
elettrica per il proprio  consumo  domestico,  escluse  le  attivita'
commerciali e professionali. 
  25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che
acquista  energia  elettrica  non  destinata   al   proprio   consumo
domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti. 
  25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia
elettrica ai clienti. 
  25-septies. Impresa elettrica verticalmente  integrata:  un'impresa
elettrica o un gruppo di imprese elettriche  nelle  quali  la  stessa
persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente,  il
potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo  di
imprese  esercita  almeno  una  delle  attivita'  di  trasmissione  o
distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o  fornitura
di energia elettrica. 
  25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge
almeno una  delle  funzioni  di  generazione  per  la  vendita  o  di
trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia  elettrica,
nonche' un'altra attivita' che non rientra nel  settore  dell'energia
elettrica. 
  25-nonies.  Programmazione  a  lungo  termine:  programmazione,  in
un'ottica a lungo  termine,  del  fabbisogno  di  investimenti  nella
capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine
di  soddisfare  la  domanda  di  energia  elettrica  del  sistema  ed
assicurare la fornitura ai clienti. 
  25-decies.  Contratto  di  fornitura  di  energia   elettrica:   un
contratto di fornitura  di  energia  elettrica  ad  esclusione  degli
strumenti derivati sull'energia elettrica. 
  25-undecies.  Strumenti  derivati   sull'energia   elettrica:   uno
strumento finanziario di cui ai punti  5,  6  o  7  della  sezione  C
dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  21  aprile  2004,   relativa   agli   strumenti
finanziari, collegato all'energia elettrica. 
  25-duodecies. Controllo:  diritti,  contratti  o  altri  mezzi  che
conferiscono,  da  soli  o  congiuntamente,  e  tenuto  conto   delle
circostanze di fatto o di  diritto,  la  possibilita'  di  esercitare
un'influenza   determinante   sull'attivita'   di   un'impresa,    in
particolare attraverso: diritti di proprieta' o  di  godimento  sulla
totalita'  o  su  parti  del  patrimonio  di  un'impresa;  diritti  o
contratti   che   conferiscono   un'influenza   determinante    sulla
composizione,  sulle  votazioni,  sulle  decisioni  degli  organi  di
un'impresa. 
  ((25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona  fisica
o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge  almeno  una  delle
funzioni   seguenti:   generazione,   trasmissione,    distribuzione,
aggregazione,  gestione  della  domanda,  stoccaggio,   fornitura   o
acquisto di energia elettrica, che  e'  responsabile  per  i  compiti
commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.))