DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
Testo in vigore dal: 27-1-2000
                               Art. 6. 
          Trattamento economico del personale universitario 
 
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo  di
presenza  nelle  strutture  aziendali  per  le   relative   attivita'
istituzionali, al personale di cui al  comma  1  dell'articolo  5  si
riconosce, oltre ai compensi legati alle  particolari  condizioni  di
lavoro,  ove  spettanti,  oltre  al  trattamento  economico   erogato
dall'universita': 
 
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle 
responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico; 
 
b) un trattamento  aggiuntivo  graduato  in  relazione  ai  risultati
ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati  secondo
parametri  di  efficacia,  appropriatezza  ed   efficienza,   nonche'
all'efficacia nella realizzazione della  integrazione  tra  attivita'
assistenziale, didattica e di ricerca. 
 
2. I trattamenti di cui al comma 1  sono  erogati  nei  limiti  delle
risorse da attribuire  ai  sensi  dell'articolo  102,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,  globalmente
considerate  e  sono  definiti  secondo  criteri  di   congruita'   e
proporzione  rispetto  a  quelle  previste  al  medesimo  scopo   dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo  15  del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.  Tali
trattamenti sono  adeguati  in  base  agli  incrementi  previsti  dai
contratti  collettivi  nazionali  per  il  personale  sanitario   del
servizio   sanitario   nazionale.   Il   trattamento   economico   di
equiparazione  in  godimento  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
presente  decreto   e'   conservato   fino   all'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 1. 
 
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalita' di accesso
dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano  nei  dipartimenti  ad
attivita' integrata, impegnati in attivita' didattica,  ai  fondi  di
ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19  ottobre  1999,
n. 370. 
 
4. Ferma restando l'abrogazione  delle  norme  incompatibili  con  il
presente decreto sono comunque abrogate le  parti  dell'articolo  102
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   382/1980   che
disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo. 
    

  Nota all'articolo 6
  Si riporta il testo dell'articolo 102, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
  "Art. 102 - 1.         Omissis;
  Al  personale  di   cui   al   precedente   comma   e'   assicurata
l'equiparazione del trattamento economico complessivo  corrispondente
a  quello  del  personale  delle  unita'  sanitarie  locali  di  pari
funzione, mansione ed anzianita' secondo le vigenti  disposizioni  ai
sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".
  Si riporta il testo  dell'articolo  4,  comma  2,  della  legge  19
ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia  di  universita'  e  di
ricerca scientifica e tecnologica":
  "2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24,  comma  6,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, anche integrati con risorse proprie,  le  universita',
con  proprie  disposizioni,  erogano  a  professori   e   ricercatori
universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
  a) riserva delle incentivazioni ai  professori  e  ricercatori  che
optano per il tempo pieno e,  nel  caso  di  personale  universitario
medico, per l'attivita' intramuraria e  che  non  svolgono  attivita'
didattica comunque retribuita presso altre universita' o  istituzioni
pubbliche e private;
  b) assegnazione dei compensi:
  1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera  a)
i quali, in conformita' alla programmazione didattica finalizzata  ad
un piu'  favorevole  rapporto  studenti-docente,  dedicano,  in  ogni
tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i  corsi  di
dottorato di ricerca, nonche' in attivita'  universitarie  nel  campo
della formazione continua, permanente e ricorrente,  almeno  120  ore
annuali a lezioni,  esercitazioni  e  seminari  nonche'  ulteriori  e
specifici  impegni  orari  per  l'orientamento,  l'assistenza  e   il
tutorato,   la   programmazione   e    l'organizzazione    didattica,
l'accertamento  dell'apprendimento  e  comunque  svolgono   attivita'
didattiche con continuita' per tutto l'anno accademico;
  2)  a  progetti  di  miglioramento  qualitativo   della   didattica
predisposti  e  realizzati  da  gruppi  di  docenti  con  particolare
riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita'
formative propedeutiche, integrate e di recupero;
  c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei
progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati  anche  gli
studenti;
  d) pubblicita' delle disposizioni e delle priorita' adottate  dagli
atenei per  l'erogazione  dei  compensi  nonche'  degli  elenchi  dei
percettori."