DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
Testo in vigore dal: 27-1-2000
                               Art. 4. 
                        Organi delle aziende 
 
1. Sono organi delle aziende di cui all'articolo 2: 
 
a) il direttore generale; 
 
b) il collegio sindacale; 
 
c) l'organo di indirizzo. 
 
2.  Il  direttore  generale  e'  nominato  dalla  regione,  acquisita
l'intesa con il rettore dell'universita'.  Limitatamente  al  periodo
quadriennale   di   sperimentazione   nelle    aziende    ospedaliere
universitarie integrate  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  il
direttore  generale  e'  nominato   dal   rettore   dell'universita',
acquisita l'intesa con la  regione.  I  requisiti  per  la  nomina  a
direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2,  sono  quelli
stabiliti nell'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni; ai  direttori  generali  si
applicano  gli  articoli,  3  e   seguenti   del   medesimo   decreto
legislativo, ove non derogati  dal  presente  decreto.  I  protocolli
d'intesa tra regioni e universita'  disciplinano  i  procedimenti  di
verifica dei risultati dell'attivita' dei  direttori  generali  e  le
relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei  principi  di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni. 
 
3. Al Collegio sindacale si applicano le  disposizioni  dell'articolo
3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni. Il Collegio e' composto da cinque membri designati uno
dalla regione, uno dal Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, uno dal Ministro  della  sanita',  uno  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
uno dall'universita' interessata. 
 
4.  L'organo  di  indirizzo,  con  riferimento  ai  dipartimenti   ad
attivita' integrata di cui all'articolo 3, ha il compito di  proporre
iniziative e misure per assicurare la coerenza  della  programmazione
generale   dell'attivita'   assistenziale   dell'azienda    con    la
programmazione  didattica  e  scientifica  delle  universita'  e   di
verificare  la   corretta   attuazione   della   programmazione.   La
composizione dell'organo di indirizzo, nel numero massimo  di  cinque
membri,  e'  stabilita  nei  protocolli  d'intesa   tra   regione   e
universita'. L'organo di indirizzo e'  presieduto  da  un  presidente
scelto all'interno del medesimo, nominato dalla regione d'intesa  con
il rettore. 
 
Durante   il   periodo   transitorio,   nelle   aziende   ospedaliere
universitarie integrate  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  il
presidente e'  nominato  dal  rettore  d'intesa  con  la  regione.  I
componenti dell'organo  di  indirizzo  sono  scelti  tra  esperti  di
riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, durano  in  carica  4  anni  e  possono  essere
confermati. E' membro di diritto dell'organo di indirizzo il  preside
della facolta'  di  medicina  e  chirurgia.  Non  possono  far  parte
dell'organo di indirizzo ne' i  dipendenti  dell'Azienda,  ne'  altri
componenti della facolta' di medicina e chirurgia. 
 
Il presidente dell'organo di indirizzo lo convoca, lo presiede  e  ne
fissa l'ordine del giorno. Il direttore generale partecipa ai  lavori
dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto. 
 
 
5. Il collegio di  direzione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  e'
composto dal direttore sanitario, dal direttore  amministrativo,  dai
direttori dei dipartimenti ad attivita' integrata e dai direttori dei
dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7. 
 
6.  Agli  organi  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 19-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
    

  Nota all'articolo 4
  Per  il  testo  degli  articoli  3,  3-bis  e  3-ter  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive  modificazioni  si
veda la nota all'articolo 2.
  L'articolo 17 del citato decreto legislativo e' il seguente:
  "Art.17  -  1.  In  ogni  azienda  e'  costituito  il  Collegio  di
direzione, di cui il direttore generale  si  avvale  per  il  governo
delle attivita'  cliniche,  la  programmazione  e  valutazione  delle
attivita'  tecnico-sanitarie  e  di  quelle  ad   alta   integrazione
sanitaria. Il Collegio di direzione concorre  alla  formulazione  dei
programmi  di   formazione,   delle   soluzioni   organizzative   per
l'attuazione della attivita' libero-professionale intramuraria e alla
valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.
Il direttore generale si avvale del  Collegio  di  direzione  per  la
elaborazione del programma di  attivita'  dell'azienda,  nonche'  per
l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in  attuazione  del
modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.
  2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio
di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario  e
amministrativo, di direttori  di  distretto,  di  dipartimento  e  di
presidio".
  L'articolo 19-quater del suddetto decreto cosi' dispone:
  "Art. 19-quater - 1. Gli organismi e le  commissioni  previsti  nel
presente decreto si  avvalgono,  per  il  loro  funzionamento,  delle
strutture e del personale delle amministrazioni presso  cui  operano,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica".