DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
Testo in vigore dal: 27-1-2000
                               Art. 3. 
                Organizzazione interna delle aziende 
 
1.  L'organizzazione  dipartimentale  e'  il  modello  ordinario   di
gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 2,  al  fine  di
assicurare  l'esercizio  integrato  delle  attivita'   assistenziali,
didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in  strutture
complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici.
I dipartimenti e le strutture interne,  complesse  e  semplici,  sono
costituite e organizzate in conformita' al presente  decreto  e  alla
normativa regionale di cui all'art. 8-quater, comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni.
L'atto di indirizzo e coordinamento  di  cui  all'articolo  8-quater,
comma 3, del medesimo decreto e' adottato, per la parte  relativa  ai
dipartimenti ad attivita' integrata e alle strutture complesse che li
costituiscono, relativi  alle  aziende  di  cui  all'articolo  2,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica.  Le  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra   i
dipartimenti ed attivita' integrata ed  i  dipartimenti  universitari
sono stabilite nei protocolli  d'intesa  tra  regione  e  universita'
interessate. 
 
2. Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  sono  altresi'
disciplinati, sulla base dei principi e  dei  criteri  stabiliti  nei
protocolli d'intesa  tra  regione  e  universita',  la  costituzione,
l'organizzazione e il funzionamento  dei  dipartimenti  ad  attivita'
integrata  e  sono  individuate  le  strutture   complesse   che   li
compongono, indicando quelle a direzione universitaria. 
 
3. L'atto aziendale e' adottato dal direttore generale, d'intesa  con
il rettore dell'universita' limitatamente  ai  dipartimenti  ed  alle
strutture di cui al comma 2. 
 
4. Il direttore del dipartimento ad attivita' integrata  e'  nominato
dal direttore generale d'intesa con il rettore  dell'universita'.  Il
direttore  del  dipartimento  e'  scelto  fra  i  responsabili  delle
strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla  base  di
requisiti  di  capacita'  gestionale  e   organizzativa,   esperienza
professionale e curriculum scientifico. Il direttore di  dipartimento
rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto<?tlsb>. 
 
5. Il dipartimento ad attivita' integrata e' organizzato come  centro
di  responsabilita'  e  di  costo  unitario  in  modo  da   garantire
unitarieta' della gestione, l'ottimale collegamento  tra  assistenza,
didattica  e  ricerca,  la  necessaria  flessibilita'   operativa   e
individua i servizi che, per motivi di  economicita'  ed  efficienza,
sono comuni  al  dipartimento,  per  quanto  riguarda  i  locali,  il
personale,  le   apparecchiature,   le   strutture   di   degenza   e
ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad  attivita'  integrata
assicura  l'utilizzazione  delle   strutture   assistenziali   e   lo
svolgimento  delle  relative  attivita'  da   parte   del   personale
universitario ed ospedaliero per scopi di  didattica  e  di  ricerca;
assume responsabilita' di tipo gestionale nei confronti del direttore
generale  in  ordine  alla  razionale  e  corretta  programmazione  e
gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi
attribuiti, tenendo anche conto della  necessita'  di  soddisfare  le
peculiari esigenze connesse alle attivita' didattiche e scientifiche. 
 
6. Le strutture complesse che compongono i  singoli  dipartimenti  ad
attivita'  integrata  sono  istituite,  modificate  o  soppresse  dal
direttore generale, con l'atto  aziendale  di  cui  al  comma  2,  in
attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani
attuativi locali, nei limiti  dei  volumi  e  delle  tipologie  della
produzione annua assistenziale prevista, nonche' delle disponibilita'
di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il  rettore  per
le strutture qualificate come essenziali ai  fini  dell'attivita'  di
didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d). 
 
7. L'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  puo'  prevedere,
oltre ai dipartimenti ad  attivita'  integrata  di  cui  al  presente
articolo, la costituzione di  dipartimenti  assistenziali,  ai  sensi
dell'articolo 17-bis del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
    

  Nota all'articolo 3
  Per il testo dell'articolo  8-quater  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.502 si veda la nota all'articolo 2.
  Per il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, si veda la nota all'articolo 2.
  L'articolo 17-bis del suddetto decreto cosi' dispone:
  "Art. 17-bis - 1. L'organizzazione  dipartimentale  e'  il  modello
ordinario di gestione operativa di tutte le attivita'  delle  Aziende
sanitarie.
  2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore  generale
fra i dirigenti con incarico di direzione delle  strutture  complesse
aggregate nel  dipartimento;  il  direttore  di  dipartimento  rimane
titolare della struttura complessa cui e' preposto.  La  preposizione
ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che  territoriali  e  di
prevenzione,   comporta   l'attribuzione   sia   di   responsabilita'
professionali in materia clinico-organizzativa  e  delle  prevenzione
sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale  e
corretta programmazione e gestione della  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore  di
dipartimento  predispone  annualmente  il  piano  delle  attivita'  e
dell'utilizzazione  delle  risorse  disponibili,  negoziato  con   la
direzione generale nell'ambito  della  programmazione  aziendale.  La
programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro  realizzazione
e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono  assicurate  con  la
partecipazione  attiva  degli  altri  dirigenti  e  degli   operatori
assegnati al dipartimento.
  3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato
di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione  dello  stesso
alla individuazione dei direttori di dipartimento".