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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 454

Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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Art. 11

Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione
1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, è trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto. L'Istituto è ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.
4. L'istituto svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attività di ricerca sulla qualità, nonché sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, nonché allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agroalimentare.
5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.
6. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.
7. L'istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorità e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo.
(1) (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette.
Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA."