DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368

((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36. 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   legislativo,   con    decreto    del    Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sono
determinati  le   modalita'   per   l'ammissione   alle   scuole   di
specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove,  nonche'  i
criteri per la valutazione dei titoli e  per  la  composizione  della
commissione nel rispetto dei seguenti principi: 
   a) le prove di ammissione si svolgono a  livello  locale,  in  una
medesima data per ogni singola tipologia, con  contenuti  definiti  a
livello nazionale, secondo  un  calendario  predisposto  con  congruo
anticipo e adeguatamente pubblicizzato; 
   b) i  punteggi  delle  prove  sono  attribuiti  secondo  parametri
oggettivi; 
   c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri  oggettivi,
al voto di laurea e al curriculum degli studi: 
   d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria  nazionale  in
base alla quale i vincitori sono destinati alle  sedi  prescelte,  in
ordine di graduatoria.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui
((all'articolo 35 del presente decreto e)) all'articolo 757, comma 2,
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
  1-bis. Sono fatte salve le disposizioni  normative  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  relative  all'assegnazione  dei
contratti  di  formazione  specialistica  finanziati  dalle  medesime
province   autonome   attraverso   convenzioni   stipulate   con   le
universita'. 
  2. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto  legislativo  8
agosto 1991, n. 257.