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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 1999, n. 358

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE concernenti il soggiorno di cittadini comunitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-11-1999
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Testo in vigore dal:  3-11-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante delega al Governo ad emanare le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Viste le direttive del Consiglio 90/364/CEE relativa al diritto di soggiorno di cittadini comunitari e 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale;
Vista la direttiva del Consiglio 93/96/CEE che ha sostituito la direttiva del Consiglio 90/366/CEE relativa al diritto di soggiorno degli studenti, annullata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 luglio 1992, nella causa C-295/90;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Gli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, come modificato dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Art. 5-bis. - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro, a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b) dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
2. Il diritto di cui al comma 1 è inoltre riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, al coniuge e ai discendenti a carico del titolare del diritto di soggiorno di cui al comma 1, agli ascendenti del medesimo e del coniuge che siano a carico dello stesso titolare, nonché ad eventuali altri familiari a carico, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, alle seguenti condizioni:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b) il nucleo familiare di cui fanno parte goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286.
3. L'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui ai commi 1 e 2 si stabiliscono rilascia loro un documento rinnovabile, di validità decennale, denominato: ''carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.''.
4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea è pure rilasciata, con le modalità di cui all'articolo 5-quinquies, una carta di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di cui al comma 1.
Art. 5-ter. - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica gli studenti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia.
2. Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto 1egiativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia.
3. L'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui ai commi 1 e 2 si stabiliscono rilascia loro un documento, di validità limitata alla durata della formazione, denominato: ''carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.''.
4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea si applica il disposto di cui all'articolo 5-bis, comma 4.
Art. 5-quater. - 1. Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per le persone di cui agli articoli 5-bis, comma 2, e 5-ter, comma 2, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego, nei termini previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il diritto di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, commi 1 e 2, e 5-ter, commi 1 e 2, sussiste finchè i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Art. 5-quinquies. - 1. Le carte di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, commi 3 e 4, e 5-ter, commi 3 e 4, sono rilasciate su modelli conformi a quelli stabiliti con decreti del Ministro dell'interno previa esibizione all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono i beneficiari del presente decreto legislativo:
a) del passaporto, della carta d'identità o di altro documento di identificazione equipollente;
b) del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o dell'originale o copia autenticata della polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità.
2. Per il rilascio delle carte di soggiorno di cui al comma 1, è inoltre richiesta la produzione:
a) da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della documentazione prevista dallo Stato di origine o di provenienza, attestante la disponibilità di un reddito, eventualmente comprensivo di pensione o rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, non inferiore a quello di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), o di altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilità del reddito medesimo;
b) da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-ter, comma 1, e per i loro eventuali familiari a carico:
1) di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilità di risorse economiche tali da evitare che il titolare del diritto di soggiorno e gli eventuali familiari a carico possano costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia o, a scelta, di qualsiasi altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;
2) del certificato di iscrizione del titolare del diritto di soggiorno al corso di formazione professionale o al corso di studi universitari con l'indicazione della durata del corso stesso, ovvero di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che comprovi tale iscrizione;
c) per i familiari a carico dei cittadini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della documentazione attestante la disponibilità del reddito richiesto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, lettera b), o altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità dello stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilità del reddito medesimo;
d) per i familiari a carico dei cittadini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, e 5-ter, comma 1, della dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ovvero di documentazione pertinente comprovante:
1) l'esistenza del vincolo di coniugio o di parentela o delle altre condizioni richieste ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere b) e d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove applicabile;
2) la condizione di familiare a carico; tale condizione non deve essere comprovata per i figli minori.
3. L'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono coloro che beneficiano del presente decreto legislativo riceve le dichiarazioni ed estrae copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il rilascio e il rinnovo delle carte di soggiorno e dei certificati a tali fini necessari sono gratuiti.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bindi, Ministro della sanità

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), così recita:
"7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142".
- Il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, reca: "Attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti".
- La direttiva 90/364/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 180 del 13 luglio 1990.
- La direttiva 90/365/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 180 del 13 luglio 1990.
- La direttiva 93/96/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 317 del 18 dicembre 1993.
- L'art. 6, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1991), così recita:
"1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;
b) individuare gli strumenti e le modalità per la determinazione dell'ammontare delle risorse ritenute sufficienti di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;
c) indicare le modalità per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono
disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;
d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria".
- La direttiva 90/366/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 180 del 13 luglio 1990.
- La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 luglio 1992, nella causa C-295/90, è pubblicata nella raccolta della giurisprudenza della Corte 1992, pagine I-4193.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativò' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: "Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.".
- L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recita:
"6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato ''assegno socialè'. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art.1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
- L'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così recita:
"1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana".
L'art. 29, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 286/1998, così recita:
"3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".
- L'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recita:
"Art. 37 (Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".
- L'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative), così recita:
"1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) (omissis);
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato".
- L'art. 2 del suddetto D.P.R. n. 403/1998, così recita:
"Art. 2 (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). - 1.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10".