DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 29-7-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 69
                     (Commissario straordinario)

  1.  Nei  casi  di  gravi  inosservanze degli obblighi sanciti nella
   convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione,
   di  manifesta  impossibilita'  di  funzionamento  degli  organi di
   vertice  dell'agenzia  o  per  altre  gravi  ragioni  di interesse
   pubblico, con decreto dei presidente del consiglio dei ministri su
   proposta  del  ministro  delle  finanze  puo'  essere  nominato un
   commissario  straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal
   presente  decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia,
   del  direttore  del (( comitato di gestione )) dell'agenzia. Per i
   compensi   del   commissario   straordinario   si   applicano   le
   disposizioni dell'articolo 67, comma 6.
  2.  La  nomina  e' disposta per il periodo di un anno e puo' essere
   prorogata  per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del
   commissario   sono  nominati  il  direttore  e  il  ((comitato  di
   gestione)) subentranti.