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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2001)
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Testo in vigore dal:  7-6-2001
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Art. 101

Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile
1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
((2))
3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionele, con sentenza 23 - 31 maggio 2001, n. 169 (in G.U. 1a s.s. 06/06/2001, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.