DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-6-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 101.
           Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

    1.  Se  i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal
presente  decreto  legislativo  sono  stati definiti, prima della sua
entrata  in  vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili,
il  giudice  dell'esecuzione  revoca  la sentenza o il decreto, salvo
quanto  previsto  dai  commi  2  e 3, dichiarando che il fatto non e'
previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Il   giudice   dell'esecuzione   provvede   con   l'osservanza  delle
disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del codice di procedura
penale.
    2.  Le  multe  e  le ammende inflitte con le sentenze o i decreti
indicati   nel   comma  1  sono  riscosse,  insieme  alle  spese  del
procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene
pecuniarie. ((2))
    3. Restano salve la confisca nonche' le pene accessorie, nei casi
in  cui  queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate
come sanzioni amministrative.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  Costituzionele, con sentenza 23 - 31 maggio 2001, n. 169
(in  G.U.  1a s.s. 06/06/2001, n. 22), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo.