DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
Testo in vigore dal: 27-1-2000
                               Art. 2. 
                  Aziende ospedaliero-universitarie 
 
1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e  universita',
si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo,  e  5,
attraverso   aziende   ospedaliero-universitarie,   aventi   autonoma
personalita' giuridica, le quali perseguono le finalita'  di  cui  al
presente articolo. 
 
2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in  vigore
del  presente  decreto,  le  aziende   ospedaliero-universitarie   si
articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative: 
 
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione  dei
policlinici  universitari  a  gestione  diretta,  denominate  aziende
ospedaliere  universitarie  integrate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale; 
 
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi
ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso  di  laurea  in
medicina e chirurgia,  anche  operanti  in  strutture  di  pertinenza
dell'universita',  denominate  aziende  ospedaliere   integrate   con
l'universita'. 
 
3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui
al comma 1 si applica la disciplina prevista  dal  presente  decreto,
salvo gli adattamenti necessari, in base  anche  ai  risultati  della
sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di  azienda
ospedaliero - universitaria. Gli eventuali adattamenti sono  definiti
con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi  dell'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta  dei  Ministri  della
sanita' e dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica e,
ove necessario, con apposito provvedimento legislativo. 
 
4. Per le attivita' assistenziali essenziali allo  svolgimento  delle
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'universita'  di
cui all'articolo  1,  la  regione  e  l'universita'  individuano,  in
conformita' alle  scelte  definite  dal  Piano  sanitario  regionale,
l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e  2.  Tali  aziende  sono
caratterizzate  da  unitarieta'  strutturale  e  logistica.   Qualora
nell'azienda  di  riferimento  non   siano   disponibili   specifiche
strutture  essenziali  per   l'attivita'   didattica,   l'universita'
concorda con  la  regione,  nell'ambito  dei  protocolli  di  intesa,
l'utilizzazione di altre strutture pubbliche. 
 
5. Le universita' concordano altresi' con la regione, nell'ambito dei
protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite  l'azienda
di  riferimento,  di  specifiche  strutture  assistenziali   private,
purche' gia' accreditate e qualora non  siano  disponibili  strutture
nell'azienda di  riferimento  e,  in  via  subordinata,  nelle  altre
strutture pubbliche di cui al comma 4. 
 
6. Le aziende di cui  ai  commi  1  e  2  operano  nell'ambito  della
programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono  entrambe
sia al raggiungimento  degli  obiettivi  di  quest'ultima,  sia  alla
realizzazione  dei   compiti   istituzionali   dell'universita',   in
considerazione dell'apporto reciproco tra le  funzioni  del  Servizio
sanitario nazionale e quelle svolte  dalle  facolta'  di  medicina  e
chirurgia. Le attivita' assistenziali svolte perseguono l'efficace  e
sinergica    integrazione    con    le     funzioni     istituzionali
dell'universita', sulla base dei princi'pi e delle modalita'  proprie
dell'attivita'  assistenziale  del  Servizio   sanitario   nazionale,
secondo le specificazioni definite nel presente decreto. 
 
7. Le aziende ospedaliere integrate con l'universita' di cui al comma
2, lettera b),  sono  costituite  secondo  il  procedimento  previsto
nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e
successive modificazioni; la proposta regionale e' formulata d'intesa
con l'universita'. Le modalita' organizzative e  gestionali  di  tali
aziende sono disciplinate dal decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche  disposizioni
contenute nel presente decreto. 
 
8. Le aziende ospedaliere universitarie  integrate  con  il  Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera  a)  sono  costituite,
con autonoma personalita' giuridica, dall'universita',  d'intesa  con
la regione, ed operano secondo modalita' organizzative  e  gestionali
determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli
3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e  successive  modificazioni,  salve   le   specifiche   disposizioni
contenute nel presente decreto. 
 
9. Alle aziende di cui ai commi 1  e  2  si  applicano  gli  articoli
8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, e successive modificazioni, salvo quanto previsto  dal  presente
decreto. 
 
10. Sono  abrogati  i  commi  5  e  6  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
    

  Nota all'articolo 2
  Per il testo dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si
veda la nota all'articolo 1.
  Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502 e successive modificazioni recita:
  "Art. 4 - 1. Per  specifiche  esigenze  assistenziali,  di  ricerca
scientifica, nonche' di didattica del Servizio  sanitario  nazionale,
nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai  commi  1-bis  e
seguenti,  possono  essere  costituiti  o  confermati   in   aziende,
disciplinate dall'articolo 3, gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico di  diritto  pubblico,  con  le  particolarita'
procedurali e organizzative  previste  dalle  disposizioni  attuative
dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo  1997,  n.
59; le aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419,  secondo  le  specifiche  disposizioni  definite  in   sede   di
attuazione della delega  ivi  prevista;  le  aziende  ospedaliere  di
rilievo nazionale o interregionale, alle quali  si  applicano,  salvo
che sia diversamente previsto, le disposizioni del  presente  decreto
relative alle unita'  sanitarie  locali.  Sino  all'emanazione  delle
disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico, a essi si applicano le disposizioni del presente decreto
relative alla dirigenza sanitaria, ai  dipartimenti,  alla  direzione
sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di  direzione.  Le
disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso  diversamente
disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende
ove insistono le facolta' di medicina e chirurgia  prima  della  data
indicata  dalle  disposizioni   attuative   della   delega   prevista
dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove  tale  data
non sia prevista, dette disposizioni si applicano a  partire  dal  1°
aprile 2000.
  1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della  rete  dei  servizi
conseguente al  riordino  del  sistema  delle  aziende  previsto  dal
presente decreto, le regioni possono proporre la  costituzione  o  la
conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri  in  possesso
di tutti i seguenti requisiti:
  a) organizzazione  dipartimentale  di  tutte  le  unita'  operative
presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui  all'articolo
3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis;
  b)  disponibilita'  di  un  sistema   di   contabilita'   economico
patrimoniale e di una contabilita' per centri di costo;
  c) presenza di almeno tre  unita'  operative  di  alta  specialita'
secondo le specificazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
sanita' 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26
del 1° febbraio 1992, e successive modificazioni;
  d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto
di indirizzo e coordinamento approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 76 del 31  marzo  1992  e  successive  modificazioni,  secondo  le
specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato e  regioni  di
approvazione delle linee guida sul  sistema  di  emergenza  sanitaria
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
  e) ruolo di ospedale  di  riferimento  in  programmi  integrati  di
assistenza su base regionale e interregionale,  cosi'  come  previsto
dal Piano sanitario regionale e  in  considerazione  della  mobilita'
infraregionale  e  della  frequenza  dei  trasferimenti  da   presidi
ospedalieri regionali di minore complessita';
  f)  attivita'  di  ricovero  in  degenza   ordinaria,   nel   corso
dell'ultimo triennio, per  pazienti  residenti  in  regioni  diverse,
superiore di almeno il dieci  per  cento  rispetto  al  valore  medio
regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
  g) indice di complessita' della casistica dei pazienti trattati  in
ricovero ordinario, nel  corso  dell'ultimo  triennio,  superiore  ad
almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
  h) disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare  adeguato  e
sufficiente   per   consentire   lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali di tutela della salute e di erogazione  di  prestazioni
sanitarie.
  1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis  non
si  applicano  agli  ospedali  specializzati  di   cui   al   decreto
ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione
o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca  il
solo presidio ospedaliero  pubblico  presente  nella  azienda  unita'
sanitaria locale.
  1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita'
le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di
rilievo  nazionale  o  interregionale  da   costituire   in   azienda
ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter.
Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni il Ministro della sanita' attenendosi alle
indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti  e,
in mancanza, sulla base di proprie valutazioni,  formula  le  proprie
proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua  gli  ospedali
da costituire in azienda ospedaliera.  Entro  sessanta  giorni  dalla
data della deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  le  regioni
costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali.
  1-quinquies.  Nel  predisporre  il  Piano  sanitario  regionale,  e
comunque dopo tre anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, la regione procede a verificare la permanenza dei  requisiti
di cui al comma 1-bis  e  a  valutare  l'equilibrio  economico  delle
aziende ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale.  In  caso
di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure  di  perdita  dei
requisiti di cui al comma 1-bis, la  costituzione  in  azienda  viene
revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima,
e la regione individua  l'unita'  sanitaria  locale  subentrante  nei
relativi rapporti attivi e passivi.
  1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende  ospedaliere,
con esclusione dei presidi di cui al  comma  6,  per  i  quali  viene
richiesta la conferma e che non soddisfano  i  requisiti  di  cui  al
comma 1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di  tre
anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base di un progetto  di  adeguamento  presentato
dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-ter. Alla  scadenza
del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove  permanga  la
carenza dei requisiti,  le  regioni  e  il  ministero  della  sanita'
attivano  la  procedura  di  cui   all'ultimo   periodo   del   comma
1-quinquies; ove i requisiti sussistano,  si  procede  ai  sensi  del
comma 1-quater.
  1-septies. Le regioni definiscono  le  modalita'  dell'integrazione
dell'attivita' assistenziale delle aziende di cui al  comma  1  nella
programmazione regionale e  le  forme  della  collaborazione  con  le
unita' sanitarie  locali  in  rapporto  alle  esigenze  assistenziali
dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo
3-septies.
  1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti
e gli istituti di cui al comma 12.
  2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale  e
di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte  le  seguenti
caratteristiche:
  a) [presenza di almeno tre strutture di alta specialita' secondo le
specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanita' del  29
gennaio 1992, emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre
1985, n. 595]. Il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
della sanita',  sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e
tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attivita' di
alta specialita' e dei  requisiti  necessari  per  l'esercizio  delle
attivita' medesime;
  b) [organizzazione funzionalmente accorpata  ed  unitaria  di  tipo
dipartimentale di tutti i servizi che  compongono  una  struttura  di
alta specialita'].
  3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta  specializzazione  i
policlinici universitari, che devono essere inseriti nel  sistema  di
emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27 marzo 1992.
  4. [Le regioni possono altresi' costituire  in  azienda  i  presidi
ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso  formativo  del
triennio clinico delle facolta' di medicina e  chirurgia,  i  presidi
ospedalieri che operano in strutture di  pertinenza  dell'universita'
nonche' gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei
servizi di emergenza,  dotati  del  dipartimento  di  emergenza  come
individuato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 27 marzo 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  76  del  31  marzo  1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di
elisoccorso].
  5. I policlinici universitari sono aziende dell'universita'  dotate
di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.  Lo
statuto dell'universita' determina, su  proposta  della  facolta'  di
medicina,  le  modalita'  organizzative  e  quelle  gestionali,   nel
rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente
decreto  fissati  per  l'azienda   ospedaliera.   La   gestione   dei
policlinici universitari e'  informata  al  principio  dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e  consuntivi  per  centri  di
costo, basati sulle prestazioni effettuate.
  6. I presidi ospedalieri in cui insiste  la  prevalenza  del  corso
formativo del triennio clinico della facolta' di medicina, costituiti
in aziende ospedaliere, si  dotano  del  modello  gestionale  secondo
quanto previsto dal presente decreto per le aziende  ospedaliere;  il
direttore   generale   e'   nominato   d'intesa   con   il    rettore
dell'universita'. La  gestione  dell'azienda  deve  essere  informata
anche all'esigenza  di  garantire  le  funzioni  istituzionali  delle
strutture universitarie che vi  operano.  L'universita'  e  l'azienda
stabiliscono i casi per i  quali  e'  necessaria  l'acquisizione  del
parere della facolta' di medicina per le decisioni che si  riflettono
sulle strutture universitarie. Nella composizione del  consiglio  dei
sanitari  deve  essere  assicurata  la  presenza   delle   componenti
universitarie in rapporto alla consistenza numerica  delle  stesse.7.
[Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio  1995  le  modalita'  di
finanziamento delle  aziende  ospedaliere  sulla  base  dei  seguenti
principi:
  a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno  1995
di una quota del fondo sanitario destinata  alla  copertura  parziale
delle spese necessarie  per  la  gestione  determinata  nella  misura
dell'80  per  cento  dei  costi  complessivi  dell'anno   precedente,
decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione,  compresi  gli  oneri
passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
  b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da  rendere  a
fronte del finanziamento erogato secondo le  modalita'  di  cui  alla
lettera  a)  devono  formare  oggetto  di  apposito   piano   annuale
preventivo  che,  tenuto  conto  della  tariffazione,  ne  stabilisca
quantita' presunte e tipologia in relazione alle necessita' che  piu'
convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale
preventivo forma oggetto  di  contrattazione  fra  regione  e  unita'
sanitarie locali, da una  parte,  e  azienda  ospedaliera  e  presidi
ospedalieri  con  autonomia  economico-finanziaria,  dall'altra.   La
verifica a consuntivo, da parte,  rispettivamente,  delle  regioni  e
delle  unita'   sanitarie   locali   dell'osservanza   dello   stesso
preventivo, tenuto conto di  eventuali  motivati  scostamenti,  forma
criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole
aziende  ospedaliere  o  dei  presidi  stessi  da  erogare  nell'anno
successivo;
  c) prevedere le quote di partecipazione  alla  spesa  eventualmente
dovute da parte dei cittadini, gli  introiti  connessi  all'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale  dei  diversi  operatori  ed   i
corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
  d) prevedere  i  lasciti,  le  donazioni  e  le  rendite  derivanti
dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse
acquisite per contratti e convenzioni.
  7-bis. [La remunerazione a  tariffa  delle  prestazioni  effettuate
rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in  positivo  o
in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per  cento  di  cui  al
comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono  altresi'  effettuate
le compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale].
  7-ter. [Il sistema di finanziamento di cui al comma 7,  valido  per
l'anno 1995, dovra' essere progressivamente superato nell'arco di  un
triennio, al termine del quale si dovra' accedere  esclusivamente  al
sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici  e
privati].
  8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono
chiudere il proprio  bilancio  in  pareggio.  L'eventuale  avanzo  di
amministrazione e' utilizzato per gli investimenti in conto capitale,
per oneri di parte corrente e per eventuali forme  di  incentivazione
al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati   disavanzi   di   gestione   o   la   perdita   delle
caratteristiche strutturali e di attivita'  prescritte,  fatta  salva
l'autonomia   dell'universita',   comportano    rispettivamente    il
commissariamento da parte della regione e  la  revoca  dell'autonomia
aziendale.
  9. Gli ospedali che non siano  costituiti  in  azienda  ospedaliera
conservano la natura di presidi dell'unita' sanitaria  locale.  Nelle
unita' sanitarie locali nelle  quali  sono  presenti  piu'  ospedali,
questi possono essere  accorpati  ai  fini  funzionali.  Nei  presidi
ospedalieri dell'unita' sanitaria locale  e'  previsto  un  dirigente
medico  in  possesso  dell'idoneita'  di  cui   all'art.   17,   come
responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed  un  dirigente
amministrativo  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   coordinamento
amministrativo. Il dirigente medico ed  il  dirigente  amministrativo
concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento  degli
obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al
presente comma  e'  attribuita  autonomia  economico-finanziaria  con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'unita'  sanitaria
locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende
ospedaliere, in quanto applicabili.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g)
in materia di  personale  in  esubero,  le  regioni  provvedono  alla
riorganizzazione di tutti i  presidi  ospedalieri  sulla  base  delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma  3,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici  di
degenza  media,  l'intervallo  di  turn-over  e  la  rotazione  degli
assistiti,  ed  organizzando  gli  stessi  presidi  in  dipartimenti.
All'interno dei  presidi  ospedalieri  e  delle  aziende  di  cui  al
presente articolo sono riservati spazi adeguati,  da  reperire  entro
centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  per  l'esercizio  della  libera
professione intramuraria ed una quota  non  inferiore  al  5%  e  non
superiore al 10% dei posti-letto  per  la  istituzione  di  camere  a
pagamento. I direttori generali delle nuove unita' sanitarie locali e
delle  aziende  ospedaliere  e,  fino  al  loro   insediamento,   gli
amministratori  straordinari  pro-tempore,   nonche'   le   autorita'
responsabili delle aziende di  cui  al  comma  5,  sono  direttamente
responsabili  dell'attuazione  di  dette  disposizioni.  In  caso  di
inosservanza  la   regione   adotta   i   conseguenti   provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilita' di assicurare  gli
spazi necessari alla libera  professione  all'interno  delle  proprie
strutture, gli spazi  stessi  sono  reperiti,  previa  autorizzazione
della regione,  anche  mediante  appositi  contratti  tra  le  unita'
sanitarie  locali  e  case  di  cura  o  altre  strutture  sanitarie,
pubbliche o private. Per l'attivita' libero-professionale  presso  le
suddette strutture sanitarie i medici sono  tenuti  ad  utilizzare  i
modulari delle strutture sanitarie  pubbliche  da  cui  dipendono.  I
contratti  sono  limitati  al  tempo  strettamente   necessario   per
l'approntamento degli spazi per  la  libera  professione  all'interno
delle  strutture  pubbliche  e  comunque  non  possono  avere  durata
superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il  ricovero  in
camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di  una
retta giornaliera stabilita  in  relazione  al  livello  di  qualita'
alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi di ricovero  richiesto
in regime libero-professionale, di una somma forfettaria  comprensiva
di tutti gli interventi medici e  chirurgici,  delle  prestazioni  di
diagnostica strumentale e di  laboratorio  strettamente  connesse  ai
singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di  interventi
stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della disciplina di riorganizzazione  ospedaliera  di  cui  al
presente articolo, e  comunque  entro  un  triennio  dall'entrata  in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  cessano  di
avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12  febbraio  1968,
n. 132, e al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128,  nonche'  le  disposizioni
del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
  11. I posti  letto  da  riservare,   ai sensi del  comma  10 per la
istituzione  di camere a pagamento nonche' quelli ascritti agli spazi
riservati  all'esercizio  della  libera professione intramuraria, non
concorrono ai fini dello standard  dei posti letto per mille abitanti
previsto   dall'articolo  4,  comma  3, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412.
  11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilita' e  di
coerenza con le esigenze e le finalita'  assistenziali  delle  unita'
sanitarie locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  l'esercizio  delle
attivita' libero professionali in  regime  ambulatoriale  all'interno
delle strutture e dei servizi, le disposizioni di  cui  all'art.  35,
comma 2, lettera  d),  del  D.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761,  si
applicano anche al  restante  personale  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni
di consulenza e per la  ripartizione  dei  proventi  derivanti  dalle
predette attivita' si applicano le vigenti disposizioni contrattuali.
  12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per  quanto  concerne
l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti  ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40,
41 e 43, secondo comma, della L. 23  dicembre  1978,  n.  833,  fermo
restando  che   l'apporto   dell'attivita'   dei   suddetti   presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato  con  le
modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993,  n.  517,  i  requisiti
tecnico-organizzativi ed i regolamenti  sulla  dotazione  organica  e
sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la  parte
compatibile, ai principi del presente  decreto  e  a  quelli  di  cui
all'art. 4, comma 7, della L.  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  sono
approvati con decreto del Ministro della sanita'.
  13. I rapporti tra  l'ospedale  Bambino  Gesu',  appartenente  alla
Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta  ed  il
Servizio    sanitario    nazionale,    relativamente    all'attivita'
assistenziale, sono disciplinati da appositi  accordi  da  stipularsi
rispettivamente tra la Santa Sede,  il  Sovrano  Militare  Ordine  di
Malta ed il Governo italiano".
  Si riporta il testo degli  articoli  3,  3-bis,  3-ter  del  citato
decreto 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:
  "Art. 3. - 1. Le regioni, attraverso le  unita'  sanitarie  locali,
assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,
avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.
  1-bis. In funzione del perseguimento dei loro  fini  istituzionali,
le  unita'  sanitarie  locali  si  costituiscono   in   aziende   con
personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la  loro
organizzazione e funzionamento sono disciplinati con  atto  aziendale
di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con
la legge regionale di cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies.  L'atto
aziendale  individua  le  strutture  operative  dotate  di  autonomia
gestionale  o  tecnico-professionale,  soggette   a   rendicontazione
analitica.
  1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis  informano  la  propria
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita'  e  sono
tenute al rispetto del vincolo di bilancio,  attraverso  l'equilibrio
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di  risorse  finanziarie.
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti  di  fornitura
di beni e servizi, il cui valore sia  inferiore  a  quello  stabilito
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o  contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato  indicate  nell'atto
aziendale di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Sono organi  dell'azienda  il  direttore  generale  e  il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale  di
cui al comma 1-bis; e'  responsabile  della  gestione  complessiva  e
nomina i responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda.  Il
direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle   proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.  Le
regioni  disciplinano  forme  e  modalita'  per  la  direzione  e  il
coordinamento delle attivita' sociosanitarie a  elevata  integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di  direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
  1-quinquies. Il direttore amministrativo e il  direttore  sanitario
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al
direttore generale, che ne  ha  la  responsabilita',  alla  direzione
dell'azienda,  assumono  diretta   responsabilita'   delle   funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione  di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
  2. [L'unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i  livelli  di
assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale].
  3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita'
o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti  locali  con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli  relativi  al
personale, e  con  specifica  contabilizzazione.  L'unita'  sanitaria
locale procede alle erogazioni  solo  dopo  l'effettiva  acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
  4. [Sono organi dell'unita' sanitaria locale il direttore  generale
ed il collegio dei revisori. Il direttore generale e' coadiuvato  dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei
sanitari nonche' dal  coordinatore  dei  servizi  sociali,  nel  caso
previsto dal comma 3 in conformita' alla normativa  regionale  e  con
oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma].
  5. Le regioni disciplinano, entro il  31  marzo  1994,  nell'ambito
della  propria   competenza   le   modalita'   organizzative   e   di
funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
  a) [la riduzione, sentite le  province  interessate,  delle  unita'
sanitarie locali, prevedendo  per  ciascuna  un  ambito  territoriale
coincidente di norma con  quello  della  provincia.  In  relazione  a
condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed
alla densita' e distribuzione della popolazione, la  regione  prevede
ambiti territoriali di estensione diversa];
  b) [l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti];
  c) [i criteri per la definizione  dei  rapporti  attivi  e  passivi
facenti capo alle  preesistenti  unita'  sanitarie  locali  e  unita'
sociosanitarie locali];
  d) [il finanziamento delle unita' sanitarie locali che tenga  conto
della natura aziendale delle stesse nonche' del  bacino  d'utenza  da
servire e delle prestazioni da erogare];
  e) [le modalita' di vigilanza e controllo  sulle  unita'  sanitarie
locali];
  f) [il  divieto  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle  aziende
ospedaliere di cui all'art. 4  di  ricorrere  a  qualsiasi  forma  di
indebitamento,  fatte  salve:1)   l'anticipazione,   da   parte   del
tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo
delle entrate previste nel bilancio di  competenza,  al  netto  delle
partite di giro;
  2) la contrazione  di  mutui  o  l'accensione  di  altre  forme  di
credito, di durata non superiore a dieci anni, per  il  finanziamento
di spese di investimento e previa autorizzazione regionale,  fino  ad
un  ammontare  complessivo  delle  relative  rate,  per  capitale  ed
interessi, non superiore  al  15  per  cento  delle  entrate  proprie
correnti previste nel bilancio annuale di competenza,  ad  esclusione
della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita
alla regione];
  g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche  e  degli
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione  della  mobilita'  del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  6.  Tutti  i  poteri  di  gestione,   nonche'   la   rappresentanza
dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al  direttore  generale.
Al  direttore  generale  compete  in  particolare,  anche  attraverso
l'istituzione dell'apposito servizio  di  controllo  interno  di  cui
all'art.  20,  D.Lgs.  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  verificare,  mediante   valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica gestione delle risorse  attribuite  ed  introitate  nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento  dell'azione  amministrativa.  I
provvedimenti di nomina dei direttori generali delle  aziende  unita'
sanitarie  locali  e  delle   aziende   ospedaliere   sono   adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del
D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre  1994,
n. 590, senza necessita' di valutazioni  comparative.  [Il  direttore
generale e' nominato, previo specifico  avviso  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra  gli
iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero
della sanita' di cui al comma 10]. [La nomina del direttore  generale
deve essere effettuata nel  termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima  applicazione,
dalla data di istituzione dell'unita' sanitaria locale e comunque non
oltre il 30 aprile 1994]. [Scaduto tale termine, qualora  la  regione
non  vi  abbia  provveduto,  la  nomina  del  direttore  generale  e'
effettuata previa diffida, dal Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro della sanita']. L'autonomia di cui al  comma  1  diviene
effettiva con  la  prima  immissione  nelle  funzioni  del  direttore
generale.  [Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale,   del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e' a tempo  pieno,
regolato da contratto di  diritto  privato  di  durata  quinquennale,
rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno
di eta']. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i  criteri  per
la determinazione degli emolumenti,  sono  fissati  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei
Ministri della sanita', del tesoro, del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e per gli affari regionali sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome.  Il
direttore generale e' tenuto a motivare i  provvedimenti  assunti  in
difformita' dal parere reso dal direttore  sanitario,  dal  direttore
amministrativo e dal consiglio  dei  sanitari.  In  caso  di  vacanza
dell'ufficio o nei casi di assenza o  di  impedimento  del  direttore
generale,  le   relative   funzioni   sono   svolte   dal   direttore
amministrativo o dal direttore  sanitario  su  delega  del  direttore
generale o, in mancanza di delega, dal  direttore  piu'  anziano  per
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre  sei  mesi  si
procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano gravi motivi  o
la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in  caso  di
violazione  di  leggi  o  di  principi  di  buon   andamento   e   di
imparzialita' dell'amministrazione, la regione risolve  il  contratto
dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore
generale]. [In caso di inerzia da parte delle regioni, previo  invito
ai predetti organi ad adottare le misure adeguate,  provvede  in  via
sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro  della
sanita']. [Le regioni determinano in  via  generale  i  parametri  di
valutazione dell'attivita'  dei  direttori  generali  delle  aziende,
avendo riguardo  al  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  nel
quadro della programmazione regionale,  con  particolare  riferimento
alla efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari].
  7. [Il direttore amministrativo  ed  il  direttore  sanitario  sono
nominati con provvedimento  motivato  del  direttore  generale].  [Al
rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6]. [Essi
cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina  del  nuovo
direttore generale e possono essere riconfermati]. [Per gravi motivi,
il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono  essere
sospesi  o   dichiarati   decaduti   dal   direttore   generale   con
provvedimento motivato]. Il direttore  sanitario  e'  un  medico  [in
possesso della idoneita' nazionale di cui all'art. 17] che non  abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che  abbia  svolto  per
almeno   cinque   anni    qualificata    attivita'    di    direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi  alle  materie
di  competenza.  Il  direttore  amministrativo  e'  un  laureato   in
discipline  giuridiche  o  economiche  che  non  abbia  compiuto   il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno  cinque
anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o  amministrativa
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media  o  grande
dimensione.   Il   direttore   amministrativo   dirige   i    servizi
amministrativi  dell'unita'  sanitaria  locale  [e  fornisce   parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi  alle  materie
di competenza]. [Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore
dei servizi sociali in analogia  alle  disposizioni  previste  per  i
direttori sanitario e amministrativo]. Sono soppresse le  figure  del
coordinatore  amministrativo,  del  coordinatore  sanitario   e   del
sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
  8. [Per i pubblici  dipendenti  la  nomina  a  direttore  generale,
direttore  amministrativo  e   direttore   sanitario   determina   il
collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di  aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita'  di  servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza
provvedono ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi  contributi,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'   dei
contributi  assistenziali,  calcolati  sul  trattamento   stipendiale
spettante al medesimo ed a richiedere  il  rimborso  del  correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il  direttore
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano
dipendenti privati sono collocati in aspettativa  senza  assegni  con
diritto al mantenimento del posto].
  9. Il direttore generale non e' eleggibile a  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli  e  assemblee  delle
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non  siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data  di  scadenza  dei
periodi di durata  dei  predetti  organi.  In  caso  di  scioglimento
anticipato dei  medesimi,  le  cause  di  ineleggibilita'  non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette  giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni  caso
il direttore generale non e' eleggibile nei  collegi  elettorali  nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio  dell'unita'
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni  in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di  accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia  stato  candidato  e
non sia stato eletto non puo' esercitare per  un  periodo  di  cinque
anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto  o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si  sono  svolte  le
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella
di membro del consiglio e  delle  assemblee  delle  regioni  e  delle
province  autonome,  di  consigliere  provinciale,  di  sindaco,   di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di  assessore  di  comunita'
montana,  di  membro  del  Parlamento,  nonche'  con  l'esistenza  di
rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale
presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici  o  di
consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la
stessa.  La  predetta  normativa  si  applica  anche   ai   direttori
amministrativi ed ai  direttori  sanitari.  La  carica  di  direttore
generale e' altresi' incompatibile con la sussistenza di un  rapporto
di lavoro  dipendente,  ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate  le
funzioni.
  10. [Il Ministero della sanita' cura la  tenuta  e  l'aggiornamento
dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento
della funzione di direttore generale. L'elenco e' predisposto,  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, da una commissione nominata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  sanita',  e
composta da un magistrato del Consiglio  di  Stato  con  funzioni  di
presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale  della
Direzione generale del Ministero della sanita'  che  cura  la  tenuta
dell'elenco e  da  altri  cinque  membri,  individuati  tra  soggetti
estranei all'amministrazione  statale  e  regionale  in  possesso  di
comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e
della  gestione  dei  servizi  sanitari,  rispettivamente   uno   dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro
della sanita' e due dal presidente della Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome.  Nella
provincia autonoma  di  Bolzano  e  nella  regione  Valle  d'Aosta  i
direttori generali sono individuati  tra  gli  iscritti  in  apposito
elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto  da  una
commissione nominata  dal  presidente  della  provincia  autonoma  di
Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri  sono  nominati
con le stesse modalita' previste per la  commissione  nazionale.  Gli
elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti  disposizioni  in
materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma  di  Bolzano,  di
riserva proporzionale dei posti  nel  pubblico  impiego.  I  predetti
elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza  dei
principi e dei criteri fissati per gli  elenchi  nazionali  ed  hanno
validita'  limitata  ai  territori  provinciale   e   regionale.   La
commissione   provvede   alla   costituzione   ed   all'aggiornamento
dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati  a
criteri di verifica dei requisiti.  All'elenco  possono  accedere,  a
domanda, i candidati che non abbiano compiuto  il  sessantacinquesimo
anno di eta', che siano in  possesso  del  diploma  di  laurea  e  di
specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere  ed  attestanti  qualificata  attivita'   professionale   di
direzione tecnica o amministrativa in  enti,  strutture  pubbliche  o
private di media o grande dimensione, con  esperienza  acquisita  per
almeno cinque anni e comunque non  oltre  i  due  anni  precedenti  a
quello dell'iscrizione.  Il  predetto  elenco  deve  essere  altresi'
integrato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270].
  11. Non  possono  essere  nominati  direttori  generali,  direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
  a) coloro che hanno riportato condanna,  anche  non  definitiva,  a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del  codice
penale;
  b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per
il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
  c) coloro che sono stati sottoposti, anche  con  provvedimento  non
definitivo ad una misura di  prevenzione,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n.  327,
e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
  d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva  o  a
liberta' vigilata.
  12. Il consiglio dei sanitari  e'  organismo  elettivo  dell'unita'
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria  ed  e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio  medici
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati  -  con  presenza
maggioritaria della  componente  ospedaliera  medica  se  nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero  -  nonche'  una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale  tecnico
sanitario. Nella componente medica  e'  assicurata  la  presenza  del
medico  veterinario.  Il  consiglio  dei  sanitari  fornisce   parere
obbligatorio    al    direttore    generale    per    le    attivita'
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo,  e  per  gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si  esprime
altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere  e'  da
intendersi favorevole ove non  formulato  entro  il  termine  fissato
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il  numero  dei
componenti nonche' a disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la
composizione ed il funzionamento del consiglio.
  13. [Il collegio dei revisori dura in  carica  cinque  anni  ed  e'
composto da tre membri, di  cui  uno  designato  dalla  regione,  uno
designato dal Ministro del tesoro,  scelto  tra  i  funzionari  della
Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o  dalla
conferenza   dei   sindaci   o   dai    presidenti    dei    consigli
circoscrizionali]. [Il predetto collegio e' integrato  da  altri  due
membri, dei quali uno designato dalla regione ed  uno  designato  dal
Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale
dello Stato, per le  unita'  sanitarie  locali  il  cui  bilancio  di
previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore  a
duecento miliardi]. [I revisori, ad  eccezione  della  rappresentanza
del Ministero del  tesoro,  sono  scelti  tra  i  revisori  contabili
iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88]. Il  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria
locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per
la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori
all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o
decessi il collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti,  il
direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni  dalle
amministrazioni competenti. In  caso  di  mancanza  di  piu'  di  due
componenti  dovra'   procedersi   alla   ricostituzione   dell'intero
collegio.  Qualora   il   direttore   generale   non   proceda   alla
ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione  provvede
a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e
due designati dal Ministro  del  tesoro.  Il  collegio  straordinario
cessa le proprie funzioni  all'atto  dell'insediamento  del  collegio
ordinario. L'indennita'  annua  lorda  spettante  ai  componenti  del
collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita'  sanitaria  locale.  Al
presidente del collegio compete una  maggiorazione  pari  al  20  per
cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti. [Il  collegio
dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare
tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale
alle risultanze delle scritture contabili,  esamina  il  bilancio  di
previsione e le relative variazioni ed  assestamento].  [Il  collegio
accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere
notizie al direttore generale  sull'andamento  dell'unita'  sanitaria
locale]. [I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere,  anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo].
  14. Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito  territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di  corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di  indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il  bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette  alla
regione  le  relative  osservazioni,  verifica  l'andamento  generale
dell'attivita'   e   contribuisce   alla   definizione   dei    piani
programmatici trasmettendo  le  proprie  valutazioni  e  proposte  al
direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali  il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci  o  dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento  territoriale  tramite
una rappresentanza costituita nel suo seno  da  non  piu'  di  cinque
componenti  nominati  dalla  stessa  conferenza  con   modalita'   di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale".
  "Art. 3-bis - 1. I provvedimenti di nomina dei  direttori  generali
delle unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  sono
adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al  comma
3.
  2. La nomina del direttore  generale  deve  essere  effettuata  nel
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data   di   vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica  l'articolo  2,  comma
2-octies.
  3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  a) diploma di laurea;
  b)  esperienza  almeno  quinquennale   di   direzione   tecnica   o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche  o  private,  in
posizione   dirigenziale   con   autonomia   gestionale   e   diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o  finanziarie,  svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
  4. I direttori generali nominati devono  produrre,  entro  diciotto
mesi  dalla  nomina,  il  certificato  di  frequenza  del  corso   di
formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di  organizzazione  e
gestione sanitaria. I predetti  corsi  sono  organizzati  e  attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con
le universita' o altri soggetti pubblici  o  privati  accreditati  ai
sensi dell'articolo  16-ter,  operanti  nel  campo  della  formazione
manageriale,  con  periodicita'  almeno  biennale.  I  contenuti,  la
metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei  corsi,  non
inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore  a
sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, che modifica il  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, con  decreto  del  Ministro
della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  producono  il  certificato  di  cui  al
presente comma entro diciotto mesi da tale data.
  5. Le regioni  determinano  preventivamente,  in  via  generale,  i
criteri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali,  avendo
riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro  della
programmazione   regionale,   con   particolare   riferimento    alla
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari.  All'atto
della nomina  di  ciascun  direttore  generale,  esse  definiscono  e
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con  riferimento  alle  relative  risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
  6. Trascorsi  diciotto  mesi  dalla  nomina  di  ciascun  direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti  e  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci  di  cui  all'articolo  3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del  direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
  7. Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione  presenti  una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o  del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la  regione  risolve  il  contratto  dichiarando  la  decadenza   del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi  la
regione provvede previo parere della Conferenza di  cui  all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione  del  contratto
puo' avere comunque corso.  Si  prescinde  dal  parere  nei  casi  di
particolare gravita' e  urgenza.  Il  sindaco  o  la  Conferenza  dei
sindaci di cui all'articolo 3,  comma  14,  ovvero,  per  le  aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2,  comma  2-bis,  nel
caso  di  manifesta  inattuazione  nella  realizzazione   del   Piano
attuativo locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare  il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove  il  contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano  i  direttori  generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis  e'  integrata  con  il  Sindaco  del  comune  capoluogo  della
provincia in cui e' situata l'azienda.
  8. Il rapporto di lavoro  del  direttore  generale,  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e'  regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e  non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in  osservanza  delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione  del  rapporto  con  il  direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore  generale,  del  direttore  sanitario   e   del   direttore
amministrativo e' definito, in sede  di  revisione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n.  502,  anche
con  riferimento  ai  trattamenti   previsti   dalla   contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza  medica
e amministrativa.
  9. La regione puo' stabilire che il conferimento  dell'incarico  di
direttore  amministrativo  sia  subordinato,  in  analogia  a  quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla  frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico
di direttore generale o del corso di formazione  manageriale  di  cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
dicembre 1997, n. 484, o di altro  corso  di  formazione  manageriale
appositamente programmato.
  10. La  carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
  11. La nomina a  direttore  generale,  amministrativo  e  sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in  aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del  posto.  L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni  dalla  richiesta.  Il  periodo  di
aspettativa e' utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.  Le  amministrazioni  di   appartenenza   provvedono   ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
comprensivi delle  quote  a  carico  del  dipendente,  calcolati  sul
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di  tutto  l'onere
da esse complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria  locale  o
all'azienda ospedaliera interessata, la  quale  procede  al  recupero
della quota a carico dell'interessato.
  12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori  dei  casi  di
cui  al  comma  11,   siano   iscritti   all'assicurazione   generale
obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la
contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti
dei  massimali  previsti  dall'articolo  3,  comma  7,  del   decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'  sanitaria
locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della
quota a carico dell'interessato.
  13. In sede di revisione del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n.  502,  si  applica  il  comma  5  del
presente articolo.
  14. Il rapporto di lavoro  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si
applica l'articolo 39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
successive modificazioni.
  15. In sede di prima applicazione, le regioni possono  disporre  la
proroga dei contratti con i direttori  generali  in  carica  all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi".
  "Art. 3-ter. - 1. Il collegio sindacale:
  a)  verifica  l'amministrazione  dell'azienda  sotto   il   profilo
economico;
  b) vigila sull'osservanza della legge;
  c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e  la  conformita'
del bilancio alle risultanze dei libri e delle  scritture  contabili,
ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
  d)  riferisce  almeno  trimestralmente  alla  regione,   anche   su
richiesta di quest'ultima,  sui  risultati  del  riscontro  eseguito,
denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi
irregolarita';  trasmette  periodicamente,  e  comunque  con  cadenza
almeno   semestrale,    una    propria    relazione    sull'andamento
dell'attivita'   dell'unita'   sanitaria   locale   o    dell'azienda
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al  sindaco
del comune  capoluogo  della  provincia  dove  e'  situata  l'azienda
stessa.
  2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
  3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto  da
cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato  dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
uno dal Ministro della sanita' e uno dalla  Conferenza  dei  sindaci;
per le  aziende  ospedaliere  quest'ultimo  componente  e'  designato
dall'organismo  di  rappresentanza  dei  comuni.  I  componenti   del
collegio sindacale sono scelti tra  gli  iscritti  nel  registro  dei
revisori  contabili  istituito  presso  il  ministero  di  Grazia   e
giustizia, ovvero tra i funzionari  del  ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato  per
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei
collegi sindacali.
  4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio  dei
revisori delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui  al
presente articolo".
  Gli  articoli  8-bis,  8-ter  e  8-quater  del   suddetto   decreto
prevedono:
  "Art. 8-bis- 1.  Le  regioni  assicurano  i  livelli  essenziali  e
uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei  presidi
direttamente gestiti dalle aziende  unita'  sanitarie  locali,  delle
aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  nonche'  di   soggetti
accreditati ai  sensi  dell'articolo  8-quater,  nel  rispetto  degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
  2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e  dei
professionisti nell'ambito dei soggetti  accreditati  con  cui  siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
  3.  La  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e  l'esercizio  di
attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita'  sanitarie  a
carico   del   Servizio   sanitario   nazionale   sono   subordinate,
rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
8-ter,  dell'accreditamento   istituzionale   di   cui   all'articolo
8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per  le
strutture e le attivita' sociosanitarie".
  "Art. 8-ter - 1. La realizzazione di  strutture  e  l'esercizio  di
attivita'   sanitarie   e   sociosanitarie   sono   subordinate    ad
autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione  di
nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti  e  alla
loro diversa utilizzazione,  all'ampliamento  o  alla  trasformazione
nonche' al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate,
con riferimento alle seguenti tipologie:
  a)  strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime  di   ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
  b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime  ambulatoriale,  ivi   comprese   quelle   riabilitative,   di
diagnostica strumentale e di laboratorio;
  c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni  in
regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
  2.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  sanitarie   e',
altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici  e  di  altre
professioni sanitarie, ove  attrezzati  per  erogare  prestazioni  di
chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita'  o  che  comportino  un  rischio  per  la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per
le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad  attivita'  diagnostiche,
svolte anche a favore di soggetti terzi.
  3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie  il
comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 493 e  successive  modificazioni,  la  verifica  di
compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica  e'
effettuata   in   rapporto   al   fabbisogno   complessivo   e   alla
localizzazione  territoriale  delle  strutture  presenti  in   ambito
regionale, anche al fine  di  meglio  garantire  l'accessibilita'  ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
strutture.
  4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da  parte
di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti  con  atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge  15
marzo 1997, n. 59,  sulla  base  dei  principi  e  criteri  direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In  sede  di
modificazione del medesimo  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  si
individuano gli studi odontoiatrici, medici e  di  altre  professioni
sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
  5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, che modifica il  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni determinano:
  a) le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio
della  autorizzazione  alla  realizzazione  di  strutture   e   della
autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
  b) gli  ambiti  territoriali  in  cui  si  riscontrano  carenze  di
strutture o di capacita' produttiva, definendo idonee  procedure  per
selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati".
  "Art.8-quater - 1.  L'accreditamento  istituzionale  e'  rilasciato
dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o  private  e  ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla  loro
rispondenza ai  requisiti  ulteriori  di  qualificazione,  alla  loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione  regionale  e
alla  verifica  positiva  dell'attivita'  svolta  e   dei   risultati
raggiunti. Al fine di individuare i criteri  per  la  verifica  della
funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e regionale,  la
regione definisce il fabbisogno di  assistenza  secondo  le  funzioni
sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per  garantire  i
livelli essenziali e uniformi di assistenza,  nonche'  gli  eventuali
livelli integrativi locali  e  le  esigenze  connesse  all'assistenza
integrativa di cui all'articolo 9. La regione  provvede  al  rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte  le  strutture
pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al  primo
periodo del presente comma, alle strutture private non  lucrative  di
cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
  2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo  per
le  aziende  e  gli  enti  del   servizio   sanitario   nazionale   a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  8-  quinquies.  I
requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento  e
vincolo per la definizione delle prestazioni previste  nei  programmi
di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'  come   definiti
dall'articolo 8-quinquies.
  3.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato,  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  che
modifica  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e
successive modificazioni, sentiti l'Agenzia per  i  servizi  sanitari
regionali,  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  e,  limitatamente
all'accreditamento  dei  professionisti,  la  Federazione   nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
  a) la definizione dei requisiti  ulteriori  per  l'esercizio  delle
attivita' sanitarie per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  da
parte delle strutture sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'  la
verifica periodica di tali attivita';
  b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e
alla  funzionalita'  della  programmazione  regionale,   inclusa   la
determinazione dei limiti entro i  quali  sia  possibile  accreditare
quantita'  di  prestazioni  in   eccesso   rispetto   al   fabbisogno
programmato, in modo da assicurare un'efficace  competizione  tra  le
strutture accreditate;
  c) le procedure e i termini per  l'accreditamento  delle  strutture
che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni  contestate
dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei  requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.
  4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto  dei
seguenti criteri e principi direttivi:
  a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente  ai
requisiti ulteriori richiesti per il rilascio  dell'accreditamento  e
per la sua verifica periodica;
  b) garantire  il  rispetto  delle  condizioni  di  incompatibilita'
previste dalla vigente  normativa  nel  rapporto  di  lavoro  con  il
personale comunque impegnato in tutte le strutture;
  c) assicurare  che  tutte  le  strutture  accreditate  garantiscano
dotazioni  strumentali  e  tecnologiche  appropriate  per  quantita',
qualita'  e  funzionalita'  in   relazione   alla   tipologia   delle
prestazioni  erogabili  e   alle   necessita'   assistenziali   degli
utilizzatori dei servizi;
  d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate
condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento  alla
dotazione  quantitativa  e  alla  qualificazione  professionale   del
personale effettivamente impiegato;
  e) prevedere la  partecipazione  della  struttura  a  programmi  di
accreditamento professionale tra pari;
  f) prevedere la  partecipazione  degli  operatori  a  programmi  di
valutazione  sistematica  e  continuativa  dell'appropriatezza  delle
prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla  struttura  e
interaziendali;
  g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni  sulla
appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni  erogate,  definito
dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
  h)  prevedere  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  e   degli
utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta  e  alla
formulazione di  proposte  rispetto  all'accessibilita'  dei  servizi
offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta
dei  servizi  per  la  comunicazione  con  i  cittadini,  inclusa  la
diffusione degli esiti dei  programmi  di  valutazione  di  cui  alle
lettere e) ed f);
  i)   disciplinare   l'esternalizzazione   dei   servizi    sanitari
direttamente  connessi  all'assistenza  al   paziente,   prevedendola
esclusivamente  verso  soggetti  accreditati  in   applicazione   dei
medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli  adottati
per i servizi interni alla struttura,  secondo  quanto  previsto  dal
medesimo atto di indirizzo e coordinamento;
  l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di  funzioni
di   particolare   rilevanza,   in   relazione   alla    complessita'
organizzativa e funzionale della struttura, alla  competenza  e  alla
esperienza  del  personale  richieste,  alle  dotazioni  tecnologiche
necessarie o in relazione all'attuazione degli  obiettivi  prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
  m) definire criteri per  la  selezione  degli  indicatori  relativi
all'attivita' svolta e ai suoi risultati  finali  dalle  strutture  e
dalle  funzioni  accreditate,  in  base  alle  evidenze  scientifiche
disponibili;
  n) definire i termini per l'adozione  dei  provvedimenti  attuativi
regionali e per  l'adeguamento  organizzativo  delle  strutture  gia'
autorizzate;
  o) indicare i  requisiti  per  l'accreditamento  istituzionale  dei
professionisti,  anche  in  relazione   alla   specifica   esperienza
professionale maturata e ai crediti formativi  acquisiti  nell'ambito
del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter;
  p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e  le  unita'
operative e le altre strutture complesse delle aziende  di  cui  agli
articoli 3 e  4,  in  base  alla  consistenza  delle  risorse  umane,
tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e  alla
complessita' dell'organizzazione interna;
  q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle
attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  dell'atto
di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  3,  le   regioni
definiscono,  in  conformita'  ai  criteri  generali   uniformi   ivi
previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche'  il  procedimento
per   la   loro   verifica,   prevedendo,   per    quanto    riguarda
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione
degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
  6.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le  regioni
avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente
accreditate ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  6,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti.
  7. Nel caso di  richiesta  di  accreditamento  da  parte  di  nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso, in  via  provvisoria,  per  il
tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della
qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica  negativa  comporta
la   sospensione   automatica   dell'accreditamento   temporaneamente
concesso.
  8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al  fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al  comma  3,  lettera  b),  le
regioni  e  le  unita'  sanitarie  locali  attraverso   gli   accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a  porre  a
carico del  Servizio  sanitario  nazionale  un  volume  di  attivita'
comunque non  superiore  a  quello  previsto  dagli  indirizzi  della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in
assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo  ai  sensi
dell'articolo 13, si procede, con le modalita'  di  cui  all'articolo
28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  alla
revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,  in
misura proporzionale al concorso a tale superamento  apportato  dalle
strutture  pubbliche  ed  equiparate,  dalle  strutture  private  non
lucrative e dalle strutture private lucrative".
  Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.