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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 454

Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2017)
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Testo in vigore dal:  15-4-2017
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Art. 4

Organi
1. Sono organi del Consiglio:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il
((consiglio scientifico))
;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli istituti e di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca.
((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 27 GENNAIO 2017, N. 39))
.
((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 27 GENNAIO 2017, N. 39))
. Il consiglio non può interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma 7.
4. Il
((consiglio scientifico))
è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2.
((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 27 GENNAIO 2017, N. 39))
.
5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Il direttore generale è nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è responsabile della gestione del Consiglio. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."