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DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999, n. 381

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonchè disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
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  • Articoli
  • Istituto nazionale
    di geofisica e vulcanologia (INGV)
  • 1
  • 2
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • 6
  • Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero
    dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
    (MURST).
  • 7
  • Norme sulla incentivazione, la costituzione
    e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca
  • 8
  • 9
  • Norme generali per gli enti di ricerca
  • 10
  • Modifiche al decreto legislativo
    5 giugno 1998, n. 204
  • 11
  • Disposizioni per l'attività di ricerca
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-11-1999

Art. 6

Norme transitorie
1. In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito comitato composto da sei membri più il presidente, di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell'IRRS, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. È altresì nominato, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i principi di cui all'articolo 5, comma 5, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei regolamenti il comitato si avvale anche dei direttori dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon.
3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l'incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio direttivo dell'INGV.
4. A seguito dell'approvazione definitiva dei regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3, il presidente e i componenti del comitato assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di membri del consiglio direttivo dell'INGV ovvero, nel caso di cui al comma 3, sono nominati, con le procedure indicate al comma 1, il consiglio direttivo e il presidente dell'INGV. I membri designati dagli organi direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon, decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN dell'area scientifica corrispondente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo:
a) è istituito l'INGV;
b) è soppresso l'ING;
c) l'Osservatorio vesuviano perde la personalità giuridica e si trasforma in sezione dell'ente;
d) il patrimonio e il personale dei predetti enti diventano patrimonio e personale dell'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;
e) il personale e i beni mobili e immobili in uso all'IIV, all'IRRS, all'IGF e al Poseidon, nonché le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;
f) all'INGV sono trasferiti i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
g) al personale assunto a tempo determinato dal CNR per concorrere all'attività dei gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in servizio al 1 aprile 1999, è mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per il trasferimento all'INGV con identiche funzioni e rapporto di lavoro, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento dell'istituto;
h) i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'INGV;
i) l'INGV subentra a tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti enti e istituti;
l) è soppresso il Consiglio nazionale geofisico (CONAG).
5. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui al comma 4 sono prorogati gli organi direttivi dell'Osservatorio vesuviano e sono fatte salve le deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR, l'organico del CNR è ridotto del numero di unità trasferite all'INGV.
6. Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.
7. I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio alla data di cui al comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio vesuviano sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonché ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.
8. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Osservatorio vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, che comunque non possono determinare un peggioramento del trattamento complessivo per il personale di cui al presente comma, il predetto trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnicoamministrativo e per i dirigenti degli osservatori.
9. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, ha facoltà di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono essere chiamati, anche in deroga alle norme vigenti sui trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e senza parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di professore e ricercatore universitario nei settori scientificodisciplinari di geofisica, geochimica e vulcanologia dall'Università di Napoli o da altre università. Il personale tecnicoamministrativo dell'Osservatorio vesuviano può essere trasferito, con il consenso dell'Università di Napoli o di altre università e nei limiti dei rispettivi organici, nei ruoli dei predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiscono le modalità e i termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli dell'università.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rettori delle università e il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o presso il CNR, fanno richiesta all'Istituto e inviano comunicazione relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo, per attività che richiedano particolari professionalità e che siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, può bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note all'art. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, riguarda: "Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano".
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".