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DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999, n. 381

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonchè disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
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vigente al 07/11/2024
  • Articoli
  • Istituto nazionale
    di geofisica e vulcanologia (INGV)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero
    dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
    (MURST).
  • 7
  • Norme sulla incentivazione, la costituzione
    e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca
  • 8
  • 9
  • Norme generali per gli enti di ricerca
  • 10
  • Modifiche al decreto legislativo
    5 giugno 1998, n. 204
  • 11
  • Disposizioni per l'attività di ricerca
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-11-1999

Art. 12

Aree scientifiche e settori tecnologici
1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonché l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ove operanti in più aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalità di assicurare la compatibilità con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonché di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilità con le università. Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalità di cui al presente comma.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, è il seguente:
"Art. 11 - 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il comitato di consulenza scientifica e nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. Il C.N.R., con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 7, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale indicando per il personale ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'ente può stipulare, previa selezione pubblica, oltre a contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate, contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attività svolta, secondo parametri riconosciuti in ambito internazionale.
Le commissioni sono nominate dal consiglio direttivo e costituite da tre membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica. I contratti sono rinnovabili una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta;
b) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca:
1) nell'ambito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale dell'attività ai sensi della lettera a);
2) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente ai sensi della lettera a);
c) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le nessità indicate nel piano triennale di cui all'art. 6".
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 33. - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2".