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DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 354

Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2006)
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Testo in vigore dal:  27-2-2007
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Art. 9

Completamento delle procedure di espropriazione in corso
1. Per l'attuazione dei procedimenti di espropriazione emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'ente destinatario provvede alla fissazione dei termini stabiliti dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e, conseguentemente, ove necessario, alla proroga degli stessi.
2. In deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree.
((1))
3. La competenza all'emanazione dei decreti di espropriazione è attribuita al prefetto ed ai rappresentanti legali degli enti destinatari. A tal fine essi verificano:
a) l'esistenza del provvedimento di occupazione dell'area, dei provvedimenti indicanti il termine finale dei lavori, delle procedure espropriative nonché delle eventuali proroghe;
b) l'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità di esproprio;
c) l'avvenuto frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale (UTE).
4. In ogni caso di utilizzazione del bene occupato, il sindaco, con proprio decreto, dichiara l'acquisizione del bene al patrimonio comunale; ove il bene sia trasferito a diverso ente destinatario, il rappresentante legale dell'ente chiede al prefetto l'emanazione del relativo decreto di acquisizione.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione".