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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 304

Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/9/1999
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  21-9-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, di istituzione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma;
Visto l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare i commi 2 e 4 di detto articolo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Visto il parere della conferenza Statocittà e autonomie locali, espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997, espresso il 27 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, delle finanze e dei lavori pubblici delegato per le aree urbane;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione
universale di Roma in società per azioni
1. L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, di seguito "ente EUR", è trasformato in società per azioni con la denominazione di "EUR S.p.a.", con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Quest'ultimo termine può essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rispetto del predetto termine semestrale e del termine di cui al comma 2 costituisce specifico dovere d'ufficio ai fini del tempestivo espletamento dei connessi adempimenti.
2. Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, composta da non più di cinque componenti, per la ricognizione del patrimonio dell'ente EUR, nonché per la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni ed in particolare con l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, delle scuole, degli edifici condotti in locazione da amministrazioni statali, degli edifici a reddito, delle aree edificabili. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.
3. La commissione di cui al comma 2 individua, altresì, i beni da trasferire al comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 4.
Detratti detti beni, la medesima commissione effettua la stima del patrimonio dell'ente EUR, iniziando dall'area di cui al comma 5. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Con il decreto di cui al comma 3, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, è disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali.
L'ente EUR è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto e la pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.
5. Ove la trasformazione di cui al comma 4 non venga effettuata nel previsto termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente EUR promuove la costituzione di una società per azioni il cui oggetto sociale comprende l'esercizio di attività congressuali; a detta società l'ente EUR è autorizzato a conferire l'area del suo patrimonio destinata dal comune di Roma all'insediamento di strutture congressuali. Il conferimento è effettuato al valore indicato nella relazione di stima della commissione di cui al comma 2. All'atto della costituzione le partecipazioni azionarie della predetta società sono attribuite all'ente EUR.
6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'ente EUR in società, l'ente stesso è posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione. Nelle operazioni di liquidazione delle azioni della società di cui al comma 5 sono preferiti come acquirenti soggetti pubblici e società a prevalente capitale pubblico.
7. La società EUR S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente EUR era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'ente EUR, sono posti a carico della società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'ente EUR.
8. Fino alla trasformazione in società per azioni, l'ente EUR continua a svolgere i propri compiti e le proprie attribuzioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione dei principi e dei criteri direttivi solo per un tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il titolo della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il titolo della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è il seguente: "Esposizione universale indetta in Roma per l'anno 1941".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) (Omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 4 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) (Omissis);
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; formazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;".
- Il testo dell'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla legge 15 marzo 1997, n. 127, nonché norme di materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), è il seguente:
"Art. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi precedenti.
2. All'art. 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
" h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'art. 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
"rbis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'art. 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".
5. All'art. 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'art. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.
Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
7. All'art. 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".
8. All'art. 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'art. 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dal le seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'art. 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i pincipi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
11. All'art. 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'art. 11, comma 1, lettera b), le parole: "nonché gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per azioni controllate".
14. All'art. 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'art. 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" è inserita la seguente: "facoltative".
16. All'art. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'art. 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"gbis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
gter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
gquater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
gquinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'art. 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulla acque territoriali:
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 20 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'art. 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425"".
- Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 5 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), è il seguente:
"Art. 9 (Norme finali). - 1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.
2. È abrogato l'art. 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. È fatta salva la previsione di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli".
Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'art 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati.
Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 1 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'art. 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole: "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999"".
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 (Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare), è il seguente:
"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge".
- L'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:
"Art. 19 (Beni immobili statali). - 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione.
2. Si applica l'art. 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, è attribuita ad esso una partecipazione nelle società di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.
3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle società di cui al comma 3 e quello delle società cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
5. È soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" è sostituita dalla seuente: "centoventi".
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e sull'attività delle società di cui al comma 3, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento".
- Il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il titolo del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 2, è il seguente: "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Statocittà ed autonomie locali".
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 2174 del 1936, si veda nelle note alle premesse.
- Il titolo della legge 4 dicembre l956, n. 1404, è il seguente: "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale".